Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 07-03-2011, n. 8961 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente V.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del riesame di L’Aquila in sede di appello ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS), disposta nei suoi confronti dal G.I.P. in sede in data 15/10 e 23/10/2010 in ordine ai reati di peculato corruzione e abuso di ufficio, lamentando la erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione.

2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso, pervenuta in cancelleria in data 21/2/11, sottoscritta dal ricorrente e che tale rinuncia determina ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta equa – di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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