Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 9922 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, affermatasi creditrice di D.N.A. della somma di L. 99.310.982 quale saldo su un conto corrente aperto il (OMISSIS) e per il quale il "fido" era stato revocato il 16.10.1992, il 9.12.1994 ottenne decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di pagamento del predetto importo, maggiorato degli accessori (interessi del 13% a capitalizzazione trimestrale dal 29.11.1994), nei confronti del D. e di A.G. e P.L., costituitisi fideiussori fino ai rispettivi importi di L. 120 e di 180 milioni.

Il P. propose opposizione, accolta dal tribunale di Verona con sentenza n. 7032 del 2004 sui rilievi che l’obbligazione fideiussoria era stata validamente assunta (sicchè era infondata l’eccezione sollevata sul punto dall’opponente) ma che tuttavia la banca non aveva provato che alla data del 28.11.1994 il credito vantato nei confronti del debitore principale ammontava alla somma domandata.

2.- L’appello della banca, cui aveva resistito il P., è stato respinto dalla corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1655 del 2008. 3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Banca Agricola di San Marino affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso il P..
Motivi della decisione

1.- Per quanto in questa sede rileva, la corte d’appello ha osservato:

"Pacifico che dopo la revoca del fido avvenuta in data (OMISSIS) (ma, recte, 1992) era onere della banca dimostrare che alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, il conto corrente presentava un saldo debitore di L. 99.310.982, va condivisa la sentenza di primo grado che ha rilevato come in giudizio sono stati prodotti solo un estratto conto al 30.9.1992 con saldo passivo di L. 212.113.947 ed un estratto conto al 31.12.1992 con saldo passivo di L. 4.232.416.

Nessun altro estratto conto è stato prodotto dalla Banca, se non quello del 28.11.1994 che evidenzia un saldo passivo di L. 99.310.982, che risulta incomprensibile alla luce delle risultanze dell’estratto conto del 31.12.1992 (cfr. docc. 8-9 opposta).

Nè, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il credito della Banca risulta provato dagli assegni insoluti prodotti all’udienza del 16.3.1995. Invero tali assegni, tutti di data anteriore al 31.12.1992, non risultano inseriti nell’estratto conto allegato del 28.11.1994". 2.- Si duole il ricorrente, deducendo motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, che 11 dei 16 assegni insoluti prodotti all’udienza del 16.3.1995 (i cui estremi sono riprodotti in ricorso) risultano inseriti nella colonna dei "movimenti dare" dell’estratto conto del 28.11.1994 e che gli stessi sono menzionati nella colonna "movimenti avere" dell’estratto conto del 31.12.1992 (in ricorso vengono indicate le righe dei rispettivi estratti conto alle quali gli assegni sono indicati, chiarendosi che gli assegni nn. 3 e A, dei rispettivi importi di L. 10 e di 8 milioni, sono indicati cumulativamente, con l’importo di L. 18.000.000, al rigo 22 del secondo estratto con la data 1.12.1992).

Si sostiene, dunque, che la motivazione di "incomprensibilità" dei due estratti conto appare del tutto carente e che, al più, il giudice di secondo grado, rilevata l’eventuale difficoltà dell’esame dei due documenti contabili, avrebbe potuto disporre consulenza contabile, come chiesto dal P. senza alcuna resistenza da parte della banca.

3.- Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti, consentito a questa corte in relazione al tipo di vizio (in procedendo) denunciato, risultano effettivamente i dati puntualmente esposti in ricorso e considerati apoditticamente "incomprensibili" dalla corte d’appello.

La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Restano salve, nel giudizio di rinvio, le ulteriori eccezioni dell’opponente rimaste assorbite nel giudizio di merito, secondo quanto correttamente osservato dalla corte d’appello alle pagine 6 e 7 dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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