Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1325 Decreto di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Le società ricorrenti sono proprietarie di terreni, in Beinasco, censiti al catasto al foglio 11, mappali 395, 396, 403 e 407, siti in zona attigua all’abitato e prossima al torrente Sangone, inquadrati in zona ad "area a destinazione terziaria di nuovo impianto" (sigla TN3) nel Piano Regolatore del Comune Beinasco, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 1993, n. 67 e poi approvato, in data 18 marzo 1996, dalla Giunta Regionale del Piemonte.

2.- Come già nella sentenza di primo grado occorre ricordare che la Regione Piemonte, con legge 17 aprile 1990, n. 28, in parte modificata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, ha istituito il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, nel quale ha inquadrato anche il territorio di Beinasco, inserendo l’area ove insistono i terreni dei ricorrenti nella cd. Zona di Salvaguardia (art. 3, commi 1 e 2, della legge Regione Piemonte 28/1990).

Le citate legge regionali, inoltre, hanno previsto, quale nuovo strumento di programmazione per le nuove Aree Protette, il cd. Piano d’Area, attribuendone l’approvazione all’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Tratto Torinese (art. 5 della legge Regione Piemonte 65/1995 che ha sostituito l’art. 5 della legge Regione Piemonte 28/1990), con la precisazione (art. 15, comma 9, della legge Regione Piemonte 28/1990, come modificato dalla legge 65/1995) che "le indicazioni contenute nel Piano d’Area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello" e che (art. 12, comma 5, della legge Regione Piemonte 28/1990, come modificato dalla legge Regione Piemonte 28/1990), dalla data di approvazione del Piano d’Area, nuovi interventi edilizi "sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi".

Con deliberazione 8 maggio 1998, n. 47, integrata con successiva deliberazione del 4 giugno 1998, n. 71, il Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto Torinese ha quindi dato attuazione alle nuove previsioni programmatiche, inserendo la zona del torrente Sangone, su cui insistono i terreni delle società ricorrenti, in zona 7ST, priva di vocazione edificatoria.

3.- Con nota del 25 giugno 1998, il Sindaco del Comune di Beinasco, preso atto delle modifiche apportate con le citate deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto Torinese, ha comunicato al Presidente dell’Ente che la nuova destinazione risultava in contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Generale di Beinasco ed ha chiesto, pertanto, "l’adeguamento delle previsioni del Piano d’Area a quanto prescritto dal P.R.G.C. vigente del Comune di Beinasco", mentre il Consiglio Comunale di Beinasco, con deliberazione 18 dicembre 2000, n. 64, dapprima ha adottato il progetto preliminare della prima variante strutturale al Piano Regolatore Comunale, con cui ha rinominato la zona su cui insistono i terreni delle società ricorrenti da TN3 a RN6, senza peraltro mutarne l’originaria "destinazione terziaria di nuovo impianto", e poi, con deliberazione 3 dicembre 2001, n. 48, ha approvato il progetto definitivo della prima variante strutturale al Piano Regolatore Comunale, stabilendo, con riferimento all’area RN6, che "fino alla modifica della zona normativa ZT in zona U del Piano d’Area da parte della regione Piemonte in sede di approvazione, richiesta dal Comune, non sono assentibili interventi edilizi".

4.- Con deliberazione 25 giugno 2001, n. 693345, la Giunta Regionale del Piemonte ha sottoposto al vaglio del Consiglio Regionale la citata variante al Piano d’Area adottata dal Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, sollecitando lo stralcio dell’area su cui insistono i terreni di proprietà delle società ricorrenti dalla Zona di Salvaguardia, ma il Consiglio Regionale del Piemonte, con deliberazione 30 maggio 2002, n. 24317401, ha approvato senza modifiche la suddetta variante, rendendo così definitiva la nuova destinazione dell’area su cui insistono i terreni delle società ricorrenti.

Con nota 18 ottobre 2002 prot. 16232, inoltre, la Regione Piemonte ha restituito al Sindaco del Comune di Beinasco il progetto preliminare della prima variante al Piano regolatore Comunale, rilevando l’incompatibilità fra la destinazione urbanistica dell’area in questione e quella stabilita dal Piano d’Area ed invitando il Comune resistente ad eseguire "lo stralcio dell’area in oggetto che andrà restituita ad una destinazione compatibile con quanto previsto dal citato Piano d’Area e dalla sua normativa".

5.- Con deliberazione 23 giugno 2003, n. 38, il Consiglio Comunale di Beinasco, preso atto di tali decisioni degli organi regionali, ha quindi adottato una variante al Piano Regolatore Comunale, inserendo l’area su cui insistono i terreni delle società ricorrenti in zona F, priva di vocazione edificatoria.

All’esito del previsto periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune – con nota del 28 agosto 2003 – le società ricorrenti hanno comunicato al Sindaco di Beinasco le proprie osservazioni in merito, ma, con deliberazione 27 ottobre 2003, n. 55, il Consiglio Comunale di Beinasco ha definitivamente adottato la predetta variante al Piano Regolatore Comunale, poi approvata con deliberazione 7 giugno 2004, n. 1612669 della Giunta Regionale del Piemonte.

Con successiva deliberazione 27 dicembre 2003 n. 21, il Consiglio Comunale di Beinasco ha adottato un’ulteriore variante al Piano Regolatore Comunale, approvando il progetto preliminare relativo ad un intervento, denominato "Corona Verde", volto alla riqualificazione dell’area adiacente al torrente Sangone, incidente sui terreni di proprietà delle società ricorrenti.

6.- In data 31 maggio 2004, quindi, il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Beinasco ha comunicato alle società ricorrenti "l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi fino alla dichiarazione di pubblica utilità" ed, in risposta, queste ultime, con nota dell’1 luglio 2004, hanno trasmesso le proprie osservazioni, ricevendo, a loro volta, la nota prot. 19558 in data 28 luglio 2004 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia, Case, Ambiente del Comune di Beinasco rilevava, tra l’altro, che "Le aree interessate sono state inserite come area denominata TN3 "area a destinazione terziaria di nuovo impianto. Con L.R. 18 aprile 1990 n. 28 la Regione Piemonte istituiva il Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po e con L.R. 13 aprile 1995 n. 65 detta normativa veniva modificata con l’ampliamento dei confini del sistema delle aree protette ed in tale occasione l’area TN3 del P.R.G.C. adottato nel 1990 veniva inglobata all’interno perdeva la sua destinazione edificabile per usi terziari… In data 30 maggio 2002 con delibera di G.R. n. 243.17401 veniva approvata una Variante del Piano Area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po mantenendo il perimetro dell’area invariato rispetto alla prima stesura, nonostante il Comune di Beinasco avesse a suo tempo e a più riprese presentato numerose memorie e osservazioni per stralciare gli appezzamenti di terreno dell’area vincolata a Parco… l’area interessata dall’esproprio non ha mai assunto possibilità e poteri edificatori, pertanto risulta assolutamente in edificabile. Il programma di intervento per la realizzazione del Parco denominato Corona Verde è una iniziativa del Comune approvata dalla Regione la quale ha anche provveduto a concedere un finanziamento per la sua realizzazione… Si respingono con la presente le osservazioni formulate per mancanza di interesse pubblico".

7.- In data 10 giugno 2004, con deliberazione della Giunta Comunale di Beinasco n. 121, era stato nel frattempo approvato il progetto definitivo delle opere inerenti l’intervento denominato "Corona Verde".

Con decreto n. 1 in data 16 settembre 2004, notificato in data 27 settembre 2004, il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Beinasco, "Visto l’atto con il quale è stato approvato il progetto definitivo, ovvero la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 10 giugno 2004 avente per oggetto Docup Ob.2 Misura 3.1b 2000/2006. Sistema della Corona Verde. Approvazione progetto definitivo denominato "Il Parco del Sangone – Corona Verde" con la quale si è addivenuti all’approvazione dell’opera che riveste carattere di pubblica utilità. Ritenuta la particolare urgenza determinata dalla tempistica stabilita dal bando regionale di cui alla DGR n. 208927 del 7 aprile 2003 nell’ambito del Docup Obiettivo 2 (20002006), Misura 3.1.b. denominato "Sistema Corona Verde. Vista l’indennità determinata in via urgente, stante la tempistica stabilita dal bando regionale. Visti gli avvisi di avvio del procedimento inviati in data 31 maggio 2004 che avvertivano del deposito del progetto preliminare ed indicavano il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della raccomandata per formulare osservazioni in merito al progetto ed alla determinazione dell’indennità. Visto che nei termini prescritti sono pervenute agli Uffici comunali due osservazioni, nessuna fuori termine. Visto che l’Amministrazione si è pronunciata su tali osservazioni e si è provveduto a controdedurre tali osservazioni dandone notizia ai formulanti…" ha stabilito "a favore del Comune di Beinasco, l’espropriazione degli immobili," all’uopo descritti, tra i quali vi sono i terreni di proprietà delle società ricorrenti, "necessari per la realizzazione del "Parco del Sangone – Corona Verde".

Nella stessa data del 27.9.2004 è stata notificata alle società ricorrenti la nota prot. 22611 del 20 settembre 2004 con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Beinasco ha loro comunicato che "in esecuzione del citato decreto si immetterà negli immobili di proprietà di codesta Ditta già descritti nel decreto di esproprio, il giorno 4 del mese di ottobre dell’anno 2004".

8.- La Società I.C. S.a.s. e l’I.S. hanno quindi impugnato davanti al TAR per il Piemonte il decreto del Comune di Beinasco, Ufficio per le Espropriazioni, in data 16 settembre 2004, n. 1/104, che ha disposto l’espropriazione, in favore del Comune, dei terreni di proprietà delle Società ricorrenti, censiti al catasto al Foglio 11, particelle 395, 407, 403 e 396,

nonché il successivo decreto del 20 settembre 2004, prot. 22611, di determinazione della data di immissione nel possesso, nonché il provvedimento, adottato il 28 luglio 2004, con il prot. n. 19558, dal Settore Urbanistica, Edilizia, Casa, Ambiente di Beinasco di rigetto delle osservazioni al procedimento espropriativo presentate dalle Società ricorrenti.

9.- Nel frattempo la I Sezione del TAR Piemonte, con sentenza 2 febbraio 2005, n. 209 – pronunciata sul ricorso n. 1488/04 proposto dalla Alfit di Alguzzi Anna & C S.s., ha annullato tutti i provvedimenti impugnati in quel ricorso, fra i quali la deliberazione della Giunta Comunale di Beinasco 10 giugno 2004 n. 121 (di approvazione del progetto definitivo delle opere), per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di espropriazione.

A seguito di tale sentenza, il Comune di Beinasco ha dato avvio, anche nei confronti delle società ora appellanti, ad un nuovo procedimento espropriativo, inoltrando l’avviso con nota del Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni 22 febbraio 2005, n. 4086; controducendo, con nota in data 21 aprile 2005 del medesimo Dirigente, alle osservazioni presentate; approvando il progetto definitivo dell’opera, con deliberazione del Consiglio Comunale 4 maggio 2005, n. 37; emettendo nuovo decreto di espropriazione con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni del 10 maggio 2005 n. 1; emanando infine il decreto del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 6 giugno 2005, contenente l’avviso del giorno ed ora di esecuzione dell’espropriazione.

Con motivi aggiunti al loro originario ricorso la Società I.C. e l’I.S. hanno quindi impugnato tali atti nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Beinasco 4 maggio 2005, n. 37, di approvazione del progetto definitivo de "Il Parco del Sangone – Corona Verde".

10.- Con la sentenza appellata (n. 3967 del 2005) la II Sezione del T.A.R. per il Piemonte, rilevato che con la precedente decisione della I Sezione dello stesso TAR 2 febbraio 2005, n. 209 erano già stati annullati il decreto di esproprio n. 1/04 del 16 settembre 2004 e la deliberazione della Giunta Comunale di Beinasco 10 giugno 2004, n. 121 di approvazione del progetto definitivo dell’opera nonché altri atti dello stesso procedimento, ha ritenuto che non vi fosse più l’interesse delle appellanti alla coltivazione del ricorso principale ed ha per questo dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

11.- IL TAR ha poi ritenuto comunque infondati i motivi (proposti con i motivi aggiunti) avverso gli atti con i quali è stato rinnovato il procedimento espropriativo.

Infatti, secondo il TAR, l’originaria destinazione edificatoria dei terreni di proprietà delle appellanti – riconosciuta dal Piano Regolatore del Comune di Beinasco adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 1993, n. 67 ed approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte il 18 marzo 1996 – è stata poi superata dai successivi interventi a carattere sia normativo che programmatorio.

12.- La sentenza della II Sezione del TAR per il Piemonte n. 3967 del 2005 è stata appellata dalle Società I.C. e I.S. che la ritengono erronea per eccesso di potere. per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta e sviamento.

In particolare, sostengono le appellanti, non è stato adeguatamente considerato che i terreni di loro proprietà sono sempre stati considerati dal Comune edificabili e destinati all’edificazione (tanto che lo stesso Comune aveva chiesto alla Regione di escludere l’area da quelle sottoposte al vincolo di salvaguardia) e che quindi contraddittorio risulta il comportamento del Comune che ne ha poi disposto l’espropriazione. Le appellanti insistono poi sulla illogicità della scelta di espropriare i loro terreni che sono contigui al centro abitato, in zona urbanizzata e distanti circa 20 metri (e a strapiombo) dall’alveo del torrente Sangone.

All’appello si oppongono la Regione Piemonte e il Comune di Beinasco che ne hanno chiesto il rigetto. Il Comune ha anche eccepito l’inammissibilità dell’appello perché le censure sollevate sono in realtà rivolte avverso gli atti che hanno reso inedificabile l’area.
Motivi della decisione

13.- Si può prescindere dall’esame della preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata (anche in appello) dal resistente Comune di Beinasco perché l’appello si rileva comunque infondato nel merito.

14.- Le doglianze sollevate dalle società appellanti avverso la sentenza del TAR Piemonte possono essere esaminate concentrandole in due principali questioni.

Per quanto riguarda la prima questione, riproposta anche in appello, riguardante la destinazione edificatoria dei suoli e il comportamento che sarebbe risultato contraddittorio del Comune di Beinasco, il TAR ha esattamente ricordato che l’originaria destinazione edificatoria dei terreni – riconosciuta dal Piano Regolatore del Comune di Beinasco, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 1993, n. 67 ed approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte il 18 marzo 1996, era stata poi superata dai successivi interventi di carattere sia normativo che programmatorio riguardanti l’area in questione.

Infatti, a seguito della istituzione delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, con la legge della Regione Piemonte 17 aprile 1990, n. 28 (modificata con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 65), i terreni sono stati inquadrati in una zona di salvaguardia nella quale l’attività edificatoria è sostanzialmente inibita, in ragione della prossimità con il torrente Sangone.

Come ricordato nella sentenza di primo grado, in conformità a tale previsione, il Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Tratto Torinese, con deliberazione 8 maggio 1998, n. 47, poi integrata con deliberazione in data 4 giugno 1998, n. 71, ha adottato una variante al cd. Piano d’Area, che regola la zonizzazione delle aree protette, in virtù della quale l’Area Stralcio del torrente Sangone, su cui insistono i terreni delle società ricorrenti, ha perso la sua vocazione edificatoria.

E’ vero che il Comune di Beinasco aveva invitato gli enti competenti a ripristinare la preesistente destinazione edificatoria (come risulta dalla nota del Sindaco in data 25 giugno 1998) — stabilendo peraltro, con la deliberazione del Consiglio Comunale 3 dicembre 2001, n. 48, con riferimento all’area R6 su cui insistono i terreni dei ricorrenti, che "fino alla modifica della zona normativa ZT in zona U del Piano d’Area da parte della regione Piemonte in sede di approvazione, richiesta dal Comune, non sono assentibili interventi edilizi"- ed è anche vero che la Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione 25 giugno 2001, n. 693345, aveva sottoposto al vaglio del Consiglio Regionale la variante al Piano d’Area già adottata dal Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Tratto Torinese, suggerendo di stralciare dalla Zona di Salvaguardia l’area su cui insistono i terreni di proprietà delle società ricorrenti perché ad un’altitudine superiore a quella del torrente Sangone, ma poi, con deliberazione 30 maggio 2002, n. 24317401, il Consiglio Regionale del Piemonte ha reso definitive le modifiche al Piano d’Area ed ha confermato la destinazione a Zona di Salvaguardia dell’area su cui insistono i terreni delle società ricorrenti.

In conseguenza, con successiva nota 18 ottobre 2002 (prot. 16232), la Regione Piemonte ha restituito al Sindaco del Comune di Beinasco il progetto preliminare della prima variante al Piano Regolatore Comunale, rilevando l’incompatibilità fra la destinazione urbanistica dell’area in questione e quella stabilita dal Piano d’Area ed invitando il Comune ad eseguire "lo stralcio dell’area" per darle una destinazione compatibile con quanto previsto dal citato Piano d’Area e dalla sua normativa.

15.- A seguito dell’intervento del Consiglio Regionale del Piemonte, il Consiglio Comunale del Comune di Beinasco ha ritenuto di dover mutare il proprio precedente indirizzo e, con deliberazione 23 giugno 2003, n. 38, ha adottato una variante al Piano Regolatore Comunale, inserendo l’area su cui insistono i terreni delle società ricorrenti in zona F, priva di vocazione edificatoria. Con successiva deliberazione 27 dicembre 2003 n. 21, ha poi adottato un’ulteriore variante al Piano Regolatore Comunale, approvando il progetto preliminare relativo ad un intervento, denominato "Corona Verde", volto alla riqualificazione dell’area adiacente al torrente Sangone.

16.- Sulla base di tali scelte programmatorie, oramai definitive, è stato quindi avviato il procedimento espropriativo, che risulta, quindi, esente dai vizi dedotti dalle società ricorrenti proprio perché coerente con tali scelte.

Il Comune di Beinasco, infatti, ha modificato la destinazione urbanistica delle aree in questione solo dopo aver rilevato l’incompatibilità tra l’originaria destinazione edificatoria e le nuove scelte operate dagli organi regionali e di gestione delle aree protette.

Né i provvedimenti impugnati risultano non adeguatamente motivati, tenuto conto che gli stessi, come emerge dagli atti, sono stati adottati per la valorizzazione, resa possibile da un finanziamento regionale, di un’area divenuta comunque inedificabile. Inoltre, come correttamente evidenziato nella appellata sentenza, la descritta evoluzione degli atti di pianificazione del territorio e le scelte riguardanti la destinazione delle aree sono state determinare da atti, anche a carattere normativo, emanati dai diversi soggetti che hanno competenza in materia.

17.- Con la seconda questione riproposta in appello le ricorrenti lamentano che la scelta pianificatoria d’inserire le aree di loro proprietà nella cd. Zona di Salvaguardia e il conseguente avvio della procedura espropriativa sarebbero illogiche a causa della diversità di altitudine tra le aree interessate ed il letto del torrente Sangone.

Ma anche tale censura deve essere respinta non solo perché appare tardiva, per quanto si è già ampiamente esposto, ma anche perché la scelta operata non risulta manifestamente illogica tenuto conto della materiale vicinanza, a prescindere dalla differente altitudine, tra i terreni in questione e l’area del torrente Sangone nonché per il loro accertato valore naturalistico e ambientale.

18.- Per tutti gli esposti motivi l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR per il Piemonte, Sezione II, n. 3967 del 29 giugno 2005, deve essere integralmente confermata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l "appello.

Condanna le società appellanti al pagamento in solido di Euro 2.000 (duemila) in favore della Regione Piemonte e di Euro 2.000 (duemila) in favore del Comune di Beinasco, per un totale di Euro 4.000 (quattromila), per le spese e competenze del giudizio di appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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