Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 07-03-2011, n. 8928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nerale in persona del Dott. De Santis che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21.9 – 7.10.2010 la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a P.L. dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 81, 380 c.p., per avere prima omesso di informare i propri assistiti M. e C. di avere ricevuto, in proprio e come loro domiciliatario, la notifica di sentenza sfavorevole, così da non metterli nelle condizioni di valutare se proporre impugnazione, e, poi, di aver loro falsamente riferito di aver proposto impugnazione facendosi corrispondere ulteriore fondo spese. Il fatto era stato contestato come accertato in epoca anteriore e prossima al 23.9.2003.

La Corte riteneva provati i due fatti storici e dal secondo evinceva anche la prova del complessivo dolo.

2. Ricorre personalmente per cassazione il P., svolgendo innanzitutto deduzioni sull’insufficienza delle sole dichiarazioni dei due coniugi persone offese a comprovare la sussistenza dei fatti nei termini dell’imputazione.

Con motivo specifico sostiene poi che il reato sarebbe prescritto perchè, come argomentato in memoria depositata per l’udienza d’appello e rimasta priva del riscontro argomentativo della Corte territoriale, i rapporti professionali si sarebbero esauriti nell'(OMISSIS), così prescrivendosi il reato nel marzo 2010 e, in ogni caso, risalendo la querela al 27.6.2003 la prescrizione sarebbe maturata al 27.12.2010, ovvero, comunque muovendo dalla data in epigrafe, al prossimo 23.3.2011. 3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Al Giudice d’appello l’odierno ricorrente aveva posto il tema, rilevante per la decisione, dell’avvenuta prescrizione del reato per cui si procede già alla data dell’udienza d’appello. Ciò nella memoria depositata il 15.9.2010, che risulta effettivamente allegata nel verbale di udienza; risulta altresì dal medesimo verbale che il difensore dell’imputato nelle sue conclusioni richiamo espressamente il contenuto della memoria, oltre al riportarsi ai motivi d’appello.

Nulla ha in proposito risposto la Corte distrettuale, con ciò realizzando il vizio di omessa motivazione su un punto determinante per la decisione. L’imputato aveva infatti sorretto la propria richiesta con specifica deduzione, affermando che la data di consumazione del reato andava ancorata all’ultimo pagamento ricevuto, nell'(OMISSIS) (circostanza effettivamente risultante anche dalla sentenza di primo grado). Poichè effettivamente se il reato – che risulta dall’imputazione "accertato in epoca anteriore e prossima" alla data della presentazione della successiva querela/denuncia (23.9.2003, come risulta dagli atti, non 27.6.2003 come indicato nella sentenza di primo grado e in ricorso) – fosse stato ritenuto consumato alla data indicata dal P., all’udienza del 21 settembre 2010 sarebbe stato effettivamente già prescritto, con l’obbligo del giudice di provvedere in coerenza, anche ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Poichè ad oggi invece il reato non è ancora prescritto, rispetto all’indicazione temporale contenuta nell’imputazione, è poichè d’altronde questa Corte di legittimità non può accedere agli atti probatori ed esprimere una propria valutazione di merito in ordine alla fondatezza dell’assunto difensivo, è inevitabile l’annullamento con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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