Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1311 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società S.E.C. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego opposto in data 19 maggio 2009 dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena alla istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento concluso con il verbale di ispezione e diffida, notificatole quale responsabile in solido, redatto nei confronti della società L., responsabile diretta e principale delle violazioni contestate.

I) Preliminare all’esame del merito è la questione relativa alla ammissibilità dell’appello, notificato oltre il termine indicato dall’art. 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e in relazione al quale l’appellante chiede la rimessione per errore scusabile (non vi è, invece, problema quanto ai termini inerenti il deposito dell’appello, che è avvenuto comunque nel rispetto del termine dimidiato previsto dall’art. 87, comma 3 del codice di giustizia amministrativa).

Osserva in merito il Collegio:

1) la norma citata (art. 116 del Codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010), stabilisce che il ricorso avverso le determinazioni sulle istanze di accesso ai documenti deve essere notificato entro trenta giorni dalla conoscenza delle determinazione impugnata;

2) poiché tale disposizione è applicabile anche ai giudizi di impugnazione (art. 116, comma 5), l’appello secondo il rito in tema di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato entro trenta giorni dal deposito della sentenza, che ne determina la conoscenza legale: l’appello in esame, notificato il 22 novembre 2010 avverso la sentenza depositata il 6 aprile 2010, non rispetta quindi la nuova prescrizione temporale;

3) tuttavia, occorre considerare che il dies a quo per il computo del termine si è collocato in un momento (6 aprile 2010) in cui il Codice del processo amministrativo non era ancora entrato in vigore; di conseguenza, alla data del 16 settembre 2010 tale termine era ancora da considerarsi in corso secondo le norme previgenti, in forza della ultrattività disposta dall’art. 2 dell’allegato 3 del Codice stesso;

4) non essendo stata notificata la sentenza impugnata, la ricevibilità dell’appello in esame deve quindi essere valutata alla stregua dell’art. 327 del Codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo (cfr, tra le tante, Cons. Stato, VI, 6 settembre 2010, n. 6478) e che, come modificato dall’art. 46 comma 17 l. 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce il termine semestrale per l’impugnazione di sentenze non notificate;

5) tuttavia, in forza delle disposizioni transitorie contenute nell’art. 58 della predetta legge n. 69 del 2009, le modifiche al Codice di procedura civile si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore della legge stessa (4 luglio 2009): il giudizio in esame, instaurato con la proposizione del ricorso davanti al Tribunale amministrativo del Lazio mediante la notificazione avvenuta il 19 giugno 2009, rimane quindi soggetto alle prescrizioni antecedenti, ed, in particolare, al termine annuale per la proposizione dell’appello;

6) in conclusione, l’appello in esame, notificato nel rispetto del termine annuale dal deposito della sentenza stabilito dall’art. 327 del Codice di procedura civile, è ricevibile.

II) Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto.

Come ha osservato questo Consiglio di Stato in recenti decisioni riguardanti la medesima ricorrente (sezione sesta, 16 febbraio 2010, n. 9102 e n. 9103), qui espressamente richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 del Codice del processo amministrativo, deve essere considerato prevalente il diritto di difesa, che la società appellante intende tutelare attraverso la conoscenza della documentazione necessaria a chiedere l’accertamento della legalità dell’operato dell’Amministrazione, rispetto ad esigenze di tutela della riservatezza attinente all’esigenza di preservare l’identità di dipendenti autori delle dichiarazioni che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori, tanto più che, nella fattispecie, tali soggetti non sono dipendenti della ricorrente, ma della società responsabile in via principale.

Da tali precedenti il Collegio non ha motivo di discostarsi. In conclusione, l’appello in esame deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve ordinarsi all’Amministrazione del lavoro di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla società istante, mentre la domanda risarcitoria ribadita in appello, attesa la sua genericità, va dichiarata inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese e onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina all’Amministrazione appellata l’esibizione della documentazione richiesta dall’appellante entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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