Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1308 applicazione della pena stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dalla cittadina peruviana A.A.M.N. avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato opposto dal Questore della provincia di Asti con atto del 26 marzo 2008.

Con tale ultimo provvedimento il Questore individuava come causa ostativa del rilascio del titolo autorizzatorio al soggiorno in Italia l’ esistenza di precedente condanna per reato preso in considerazione dall’ art. 4, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 4 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Avverso detta sentenza la sig.ra A.A. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. insistendo, in particolare, sui motivi inerenti: alla favorevole valutazione della posizione dell’ interessata in sede di rilascio del visto di ingresso; alla non gravità del reato ascritto, risalente nel tempo e per il quale è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicata ai sensi dell’art. 444 c.p., con ogni effetto sull’ estinzione del reato stesso una volta decorso l’arco temporale previsto dall’ art. 445, secondo comma, c.p.; all’ assenza di notifica ad personam dell’ atto di diniego ed alla sua mancata traduzione nella lingua del paese di provenienza.

Il Ministero dell’ interno si è costituto in resistenza formale.

2). L’ appello è fondato.

2.1). Come argomentato dalla ricorrente l’ ingresso in Italia è avvenuto in virtù di visto di ingresso debitamente rilasciato dall’ Autorità consolare in data 24 gennaio 2007 ai fini dell’ instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e senza riscontro, in quella sede, di condizioni ostative alla permanenza e soggiorno in Italia.

Si era, quindi, istaurata in capo allo straniero un" aspettativa al perfezionamento del provvedimento concessivo del titolo di soggiorno sussistendo in fatto i presupposi a tal fine previsti (osservanza dei flussi di ingesso; effettiva costituzione del rapporto di lavoro subordinato; mezzi di sussistenza e sistemazione alloggiativa secondo nei limiti stabiliti dall’ art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dal regolamento di attuazione).

Quanto alla preclusione derivante dalla presenza di precedente penale per reato riconducibile alle ipotesi prese in considerazione dall’ art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’ art. 4 della legge, n. 189 del 2002, nei confronti della ricorrente è intervenuto provvedimento del Tribunale Ordinario di Torino che ha dichiarato, ai sensi dell’ art. 445 c.p.p., l’ estinzione del reato per il quale con sentenza del 22 marzo 2004 era intervenuta applicazione della pena per patteggiamento, ai sensi dell’ art. 444 c.p.

E’ stato posto il rilievo in giurisprudenza la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione – quali previsti dall’art. 178 c.p. – e quelli di estinzione del reato per positivo decorso dell’ arco temporale previsto dall’art. 445, comma 2 c.p.p., nei casi di applicazione della pena su richiesta così che, al realizzarsi detta seconda condizione, viene meno ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell’art. 689, comma 2, lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell’interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo (Cons. Stato, Sez. VI^, n. 3902 dell’ 8 agosto 2008; Cassazione penale, sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 12 febbraio 2007, n. 212).

La verifica della buona condotta del prevenuto per il periodo di osservazione quinquennale determina il venir meno di ogni effetto di automatismo, che l’ art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, riconduce al mero riscontro di mende ascrivibili alle figure di reato ivi prese in considerazione quali condizioni impeditive ex lege del rilascio del permesso di soggiorno.

Nella specie la discrasia sul piano temporale fra il momento in cui è intervenuto la determinazione negativa del Questore ed il successivo perfezionamento del provvedimento del Tribunale penale ricognitivo delle condizioni per l’ applicazione ai sensi dell’ art. 445 c.p. del beneficio dell’ estinzione del reato, non incide sulla posizione di interesse della ricorrente al positivo esito del procedimento, alla luce del principio sancito dall’ art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1996 che, dopo aver ribadito l’ obbligo di diniego del permesso di soggiorno e del suo rinnovo in caso di mancanza o perdita dei prescritti requisiti, fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che ne consentano il rilascio, circostanza che ricorrere nella fattispecie di cui è controversia.

Per le considerazioni che precedono l’ appello va accolto, restando assorbito ogni altro motivo non esaminato; in riforma della sentenza impugnata va, per l’ effetto, accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.

I peculiari profili della controversia fanno sì che spese ed onorari dal giudizio possano essere compensati fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese.compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *