Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 9912 Responsabilità civile prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.L. ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di Napoli I.G. e la GEO.IDRO.EDIL per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati dall’incidente stradale del (OMISSIS) tra la autovettura di proprietà della società, condotta da I.G. ed altra vettura che proveniente da opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia di percorrenza della vettura della GEO.IDRO.EDIL. Questa società aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, Milano assicurazioni che aveva – a sua volta – chiesto la chiamata in causa della proprietaria dell’altra vettura D.P. G..

La D.P. si costituiva in giudizio, deducendo la nullità della chiamata in causa per mancato rispetto del termine concesso dal giudice ed il proprio difetto di legittimazione passiva per avere alienato la vettura a C.F., in data anteriore a quella del sinistro.

Il C. non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.

Con sentenza 7 febbraio – 4 marzo 2008 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione del locale giudice di pace, che aveva dichiarato la estromissione dal giudizio di D.P.G. condannando la spa Milano assicurazioni al pagamento delle spese del giudizio e dichiarato improponibile (ma anche infondata nel merito) la domanda della attrice C.L. nei confronti di GEO.IDRO.EDIL snc e I.G. condannando la C. al pagamento delle spese nei confronti dei due convenuti. Ha osservato il Tribunale che la domanda della C. nei confronti del conducente del veicolo soggetto alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile era da considerare inammissibile, perchè è onere del danneggiato trasportato da un veicolo (indipendentemente dal titolo in base al quale il trasporto e stato eseguito: trasporto gratuito o a titolo di cortesia) inviare la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo, nelle forme previste dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, e attendere il decorso dei sessanta giorni prima di proporre l’azione per il risarcimento del danno. La C. non aveva provveduto ad inviare la lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione della vettura dello I., Milano assicurazioni s.p.a. Correttamente, dunque, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda della C. nei confronti dello I. e della GEO.IDRO.EDIL. per mancata ottemperanza del disposto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22. Osservava ancora il Tribunale che nel caso di specie era, comunque, maturata la prescrizione biennale, non essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale applicabile, in linea generale, per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito dall’art. 2947 c.c., comma 1.

Infatti, il termine biennale di cui al secondo comma dello stesso articolo deve trovare applicazione in tutti i casi di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, anche nel caso in cui il danneggiato sia trasportato a titolo di cortesia.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la C. con due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Erroneamente, ad avviso della C., i giudici di appello avevano ritenuto che nel caso di specie ella non avesse inoltrato all’assicuratore la richiesta di risarcimento nelle forme previste dalla L. n. 990 del 1969, art. 22.

Osserva il Collegio che la ratio della norma della L. n. 990 del 1969, art. 22, (ora abrogato e trasfuso nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145) è quella di consentire uno spatium deliberandi alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all’istituto assicuratore, a pena di proponibilità dell’azione giudiziaria.

Tale condizione di proponibilità si applica sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può, poi, a sua volta chiamare in giudizio l’assicuratore) che nel caso di azione diretta contro l’assicuratore (nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 1, e art. 23).

L’onere della richiesta risarcitoria è posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia.

La improponibilità, per l’anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità, (Cass. 5 dicembre 2003 n. 18644, 25 agosto 2006 n. 18493, 2 luglio 2010 n. 15733, 25 novembre 2010 n. 23907).

Ove, tuttavia, l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria tramite raccomandata a.r. inviata dal proprio assicurato (danneggiante) si deve ritenere che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta, sempre che la conoscenza sia avvenuta mediante ricevimento di raccomandata a.r., nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22, più volte citato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purchè egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare la opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883).

Il motivo deve essere pertanto accolto.

Nonostante il giudice di appello abbia dichiarato la improponibilità della domanda, per mancata ottemperanza del disposto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, lo stesso ha ritenuto di esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie (esame che, in realtà, sarebbe stato precluso proprio dalla dichiarazione di improponibilità, definita dal giudice "inammissibilità").

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2043, 1681 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume che nonostante le argomentazioni svolte a sostegno del fatto che il diritto azionato non potesse ritenersi prescritto, il giudice di appello – senza motivazione – aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione di due anni ( art. 2947 c.c., comma 2) riguardante il risarcimento danni dalla circolazione dei veicoli. Anche questo motivo è meritevole di accoglimento. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: (Cass. S.U. n.27337 del 18 novembre 2008):

Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato ( art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantura", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, al fine di stabilire se la lettera 23 febbraio 1993 alla compagnia di assicurazione Milano assicurazioni della GEO.IDRO.EDIL del 23 febbraio 1993, quella del 23 novembre 1994 dell’avv. C. indirizzata all’ing. I., da questi trasmessa con raccomandata il 5 dicembre 1994 alla Milano assicurazioni – complessivamente considerate – possano far ritenere che, nel caso di specie, l’onere di invio della preventiva richiesta risarcitoria all’assicuratore sia stato soddisfatto.
P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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