Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1304 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina, sez. I, n. 152/09 del 25 febbraio 2009 è stato accolto il ricorso proposto dal signor Maurizio Pisa, già appartenente al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, avverso la propria esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, finalizzata alla copertura di posti tramite stabilizzazione del personale volontario nel predetto Corpo (procedura, nel caso di specie avviata con decreto del 27 agosto 2007).

La contestata esclusione – disposta con d.m. n. 1101 del 6 marzo 2008 e comunicata con nota n. 1108/FR0065 del 7 marzo 2008 – risultava effettuata per superamento dei limiti di età, di cui all’art. 12 l. 10 agosto 2000, n. 246, che fissa detto limite a 37 anni.

In rapporto a quanto sopra, nella sentenza si accoglie la censura di omessa applicazione dell’art. 2, comma 1, punto 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, sui pubblici concorsi, che eleva il limite massimo di età per ogni figlio vivente, non essendovi limiti per l’applicabilità di tale normativa nella disciplina speciale di cui trattasi e dovendo ritenersi tale applicabilità conforme al principio di più estesa partecipazione del personale precario alle procedure selettive in questione. Da tali procedure pertanto il ricorrente, coniugato e con due figli a carico, non avrebbe dovuto essere escluso, pur avendo superato il limite ordinario di età.

In sede di appello, il Ministero dell’Interno ha sottolineato come – pur essendo regola generale per le pubbliche amministrazioni l’assenza di limiti di età per la partecipazione ai concorsi, ma con possibilità di deroga regolamentare, in base alla l. 15 maggio 1997, n. 127 – debba rilevarsi nella fattispecie l’introduzione di tali limiti per i Vigili del fuoco, limiti che il d.m. 30 dicembre 1998, n. 505 (regolamento recante modificazione alla disciplina relativa al limite di età per l’accesso al profilo di vigile dell’area operativatecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, confermativo sul punto della previsione di cui all’art. 11, comma 1, 5 dicembre 1988, n. 521 fissa a 30 anni "con esclusione di qualsiasi elevazione", con successiva deroga introdotta con l. 10 agosto 2000, n. 246, al fine di consentire la partecipazione ai concorsi riservati, per la stabilizzazione del personale volontario del predetto Corpo, fino a 37 anni.

Successivamente l’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;ha consentito la partecipazione ai concorsi per il reclutamento ai cittadini italiani di età stabilita dal citato regolamento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. n. 127 del 1997. L’art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), inoltre, nel demandare al Ministro dell’Interno la determinazione dei criteri per la procedura selettiva di stabilizzazione, fa salvo in ogni caso il possesso dei requisiti ordinari, previsti dalle vigenti disposizioni per l’accesso alla qualifica di cui trattasi: requisiti che, nel caso di specie, risultano fissati inderogabilmente dalle normative speciali sopra ricordate (art. 1 d.m. 20 dicembre 1998, n. 505 e art. 12 l. n. 246 del 2000).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, non emergendo ragioni che possano indurre a modificare l’indirizzo interpretativo, già espresso da questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2010, n. 283; per la manifesta infondatezza diquestioni di costituzionalità cfr. anche Cons. Stato,VI, 24 dicembre 2009, n. 8746 e. IV, 7 marzo 2001, n. 1295).

La questione dei limiti di età per l’accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni (in via generale esclusi dalla ricordata l. 15 maggio 1997, n. 127) non esclude infatti discipline derogatorie, frutto di bilanciamento fra l’interesse, sia pubblico che privato, all’incentivazione dell’occupazione e gli interessi pubblici sottostanti a determinate categorie di impiego, per le quali si ritiene necessaria una professionalità, da maturare in un periodo non avanzato della vita lavorativa.

In tale contesto, non appare condivisibile la tesi fatta propria dall’originario ricorrente, circa la persistente applicabilità, anche nei casi in cui una normativa speciale fissi i limiti in questione, dell’art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui tale norma ammette che il limite di età – all’epoca dell’emanazione della medesima fissato a 40 anni – sia elevato di un anno per gli aspiranti coniugati e di un ulteriore anno per ogni figlio vivente. L’applicazione analogica della norma in questione ai settori del pubblico impiego, per l’accesso ai quali siano ancora disposti, in via legislativa o regolamentare, limiti di età, potrebbe ritenersi corrispondente, in tale ottica, all’intento del legislatore di ampliare le possibilità di occupazione, ad es. ove sussistano esigenze di tutela della famiglia e della prole. Non può essere ignorato, tuttavia, il principio di non integrabilità in via analogica di norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione(art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale) per la corrispondenza ad interessi pubblici che – proprio in quanto giustificano una deroga alle regole ordinarie – risultano evidentemente prioritari (cfr. in tal senso per il principio, fra le tante, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2009, n. 4356; VI, 13 maggio 2008, n. 2230 e 4 agosto 2009, n. 4896). Nella fattispecie deve essere presa in considerazione una categoria lavorativa – quella dei vigili del fuoco – per la quale non solo viene fatta eccezione alla regola della insussistenza di limiti di età per l’accesso al pubblico impiego, ma si prevede esplicitamente, nell’art. 1 d.m. 30 dicembre 1998, l’"esclusione di qualsiasi elevazione" rispetto al limite di anni trenta, come già disposto dall’art. 11, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

La peculiare posizione dei vigili del fuoco volontari – che debbono ritenersi in possesso, in effetti, di una specifica professionalità e di requisiti psicofisici adeguati, per l’impiego nel delicato settore operativo di cui trattasi (cfr. al riguardo artt. 9 e 10 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139) – è oggetto, sotto il profilo che qui interessa, di apposita lex specialis: l’art. 12, comma 2, l. 10 agosto 2000, n. 246 dispone infatti che – nei bandi di concorso per l’arruolamento nel Corpo di vigili volontari discontinui – sia previsto il requisito dell’età anagrafica "sino a 37 anni".

Appare dunque innegabile che il legislatore abbia già considerato le peculiarità del personale di cui trattasi, accordando al medesimo una consistente deroga rispetto al limite di età, fissato in via generale per gli altri aspiranti all’arruolamento. L’art. 1, comma 517, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone inoltre che sia consentita la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio "fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco" (e per i vigili del fuoco volontari non può che essere ritenuto "ordinario" – in via di eccezione normativa alla regola, ex art. 12, comma 2, l. n. 246 del 2000 – il limite dei 37 anni).

Quest’ultima previsione non può – ad avviso del Collegio – considerarsi integrabile ex lege con le disposizioni del ricordato art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo principi, riconosciuti in presenza di norme di generalizzata applicazione: cfr. in tal senso Cons. Stato, VI, 26 settembre 1978, n. 1017), risultando fissato il limite di età di cui sopra in via di deroga a carattere eccezionale – e, quindi, con disposizione di stretta interpretazione – rispetto al limite di norma sussistente per la categoria (30 anni).

Nel quadro normativo vigente, pertanto, il Collegio ritiene che l’esclusione dell’appellante dalla procedura selettiva di cui trattasi non sia avvenuta in violazione dell’art. 2 d.P.R. n. 487 del 1994 (riferito ad altra fattispecie e non applicabile in via estensiva, in deroga ad una lex specialis). Sembra appena il caso di sottolineare, peraltro, che una diversa soluzione (ovvero, il riconoscimento della elevazione dei limiti di età – espressamente escluso per il reclutamento ordinario dei vigili del fuoco – per la stabilizzazione dei soli vigili volontari) implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento, a favore di soggetti già fruitori ex lege di una consistente elevazione del limite di cui trattasi, a riconoscimento della professionalità acquisita.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, ne appare equa la compensazione, tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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