Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9909 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e del P.G. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA del quale si eccepiva l’irritualità della notifica per il mancato rispetto delle regole di cui all’art. 145 c.p.c.;

Preso atto che la società contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, le conclusioni cui è pervenuto il giudice d’appello evidenziando che la notifica dell’atto impositivo, la che non era risultata possibile presso la sede della società, poteva essere eseguita nei confronti del legale rappresentante solo se questi aveva il domicilio fiscale nel medesimo comune nel quale era collocata la sede sociale;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: "In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 3, non può sottrarsi alla regola generale di cui al D.P.R., n. 600 del 1973 ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente" (Cass. n. 6325 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *