Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 07-03-2011, n. 8955 sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nio per il ricorrente, che ha concluso riportandosi al ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di C.F. propone gravame avverso il provvedimento del 22/10/2010 con il quale il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto di convalida di sequestro emesso nell’ambito del procedimento a suo carico.

2. Premesso in fatto che, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro la p.g. ha sottoposto a vincolo una serie di oggetti che non hanno correlazione con l’imputazione originaria, assume il ricorrente che solo parzialmente la loro ritenzione da parte degli inquirenti possa essere legittimata dall’intervenuta convalida, dovendo tale provvedimento riferirsi testualmente ai beni pertinenti al delitto di cui all’art. 314 cod. pen., ed all’ipotizzato reato di occultamento di atti pubblici, mentre il provvedimento ablativo aveva interessato beni non rientranti nè nell’originaria imputazione, nè in quelle indicate nel successivo provvedimento di convalida.

Si contesta in argomento la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto circoscritto il sequestro ai soli beni compresi nella descrizione iniziale e nel provvedimento successivo di convalida, osservando che il Tribunale ha omesso di integrare la motivazione del P.M., o di disporre il dissequestro dei beni non rientranti nelle richiamate categorie, di cui si lamenta l’omessa individuazione. Si chiede pertanto di annullare il provvedimento del Tribunale di Salerno, nella parte indicata, ove è stato omesso l’ordine di restituzione dei beni non compresi nel provvedimento di convalida.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Il perimetro del ricorso per Cassazione in tema di sequestro è la violazione di legge, che non può che riguardare il provvedimento, non la sua successiva esecuzione; il P.m. nella specie ha convalidato il sequestro di iniziativa della p.g. valorizzando il legame probatorio tra i beni rinvenuti – atti pubblici concernenti lavori diversi rispetto a quelli considerati nel sequestro disposto dallo stesso P.m. ed indicati nel precedente decreto di perquisizione – ed una nuova ipotesi di reato, sorta in conseguenza della constatata presenza di tali atti, estranei alla competenza del possessore, la cui detenzione deve ritenersi, secondo l’ipotesi accusatoria, sintomo del falso per occultamento, così che essi costituiscono corpo del reato, e la loro ritenzione risulta indispensabile per la prova dell’illecito. In tal senso deve considerarsi assolto l’onere motivazionale gravante sull’autorità procedente, limitato alla verifica di sussistenza del nesso pertinenziale tra beni e reato per cui si procede (sez. Sez. 2, Sentenza n. 39382 del 08/10/2008, dep. 21/10/2008, imp. Salvatori, Rv. 241881 e Sez. 2, Sentenza n. 38603 del 20/09/2007, dep. 18/10/2007, imp. Mansi, Rv. 238162).

2. Il rilievo operato dalla difesa in ricorso, riguardante la mancanza di motivazione del decreto di convalida, risulta in realtà formulato individuando in negativo l’impossibilità di riferire i rilievi svolti ai beni correlagli a tale indicazione funzionale, omettendo di considerare che, stante l’impossibilità per il giudice di legittimità di valutare materialmente gli oggetti inclusi nell’elenco allegato al sequestro di iniziativa, non è proponibile un generico annullamento della convalida per mancanza di motivazione;

al contrario tale estremo di legittimità è presente, ma è assente la verifica della rapportabilità nella categoria astratta del singolo bene di fatto sottoposto a vincolo, esame che non può che rimettersi al giudice del merito, veicolandolo con una specifica richiesta di dissequestro dei beni sui quali il vincolo pertinenziale valorizzato dall’accusa nella motivazione del suo provvedimento sarebbe assente.

3. La correttezza della valutazione del Tribunale del riesame adito risulta evidente dall’annullamento parziale del provvedimento di convalida con riferimento ad un oggetto ben individuato, in relazione al quale il fumus del delitto di cui all’art. 314 cod. pen. è stato valutato insussistente, non potendosi invece svolgere un esame analogo rispetto agli ulteriori oggetti, globalmente considerati, sottoposti a sequestro in relazione all’ulteriore ipotesi di accusa, dovendosi analizzare il contenuto dei singoli atti per accertare nello specifico il vincolo di pertinenzialità probatorio rispetto al contestato falso per occultamento, relativo ad atti pubblici di varia natura, individuati in negativo come "quelli reperiti nell’alloggio dell’interessato e diversi da quelli concernenti i lavori da eseguirsi sulla strada provinciale n. (OMISSIS)", la cui specifica individuazione impone l’esame dei singoli atti, accertamento che, all’evidenza, esula dall’ambito di cognizione sia del Tribunale del riesame, costituito dalla verifica astratta della sussistenza del fumus del reato (Sez. 2, Sentenza n. 3273 del 21/06/1999, dep. 20/11/1999, imp. Lechiancole, Rv. 214660), che, a fortiori, da quello del giudice di legittimità. 4. In ragione di quanto esposto deve giungersi all’accertamento di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè di un somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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