Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9908 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso della curatela fallimentare concernente una controversia relativa all’impugnazione di due cartelle di pagamento fondate su avvisi di liquidazione d’imposta e irrogazione sanzioni conseguenti alla revoca delle agevolazioni D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 15 concessi alla società in bonis per la stipula di due contratti di finanziamento con garanzia ipotecaria con la Banca Popolare dell’Irpinia;

Preso atto che l’amministrazione non si è costituita;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale la curatela contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta esclusione della possibilità per il contribuente (che non abbia impugnato l’atto impositivo) di giovarsi del giudicato favorevole formatosi tra l’ente impositore e altro coobbligato solidale (nel caso di specie la Banca Popolare dell’Irpinia);

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: "In tema di solidarietà tributaria, in materia di imposta di registro, qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2. Nè una siffatta facoltà è esclusa qualora il coobbligato abbia provveduto al pagamento dell’imposta (non spontaneamente a richiesta dell’ufficio finanziario, per l’intera somma portata dall’avviso di liquidazione, ma) in forza dell’obbligo nascente dall’iscrizione provvisoria di un terzo dell’imposta, in ottemperanza al disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56 quale condizione ex lege per la presentazione del ricorso al giudice tributario avverso l’atto impositivo al fine di conseguirne l’annullamento, altrimenti precluso, in via giurisdizionale" (Cass. n. 12014 del 2006; v. anche Cass. n. 7334 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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