Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 07-03-2011, n. 8952 determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avversa la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal tribunale monocratica di Genova in data 17-5-2010 con applicazione della pena nei termini, concordati in ordine ai reati di resistenza e lesioni aggravate a p.u. nei confronti di G.L., quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., in relazione all’art. 129 c.p.p. ed erronea applicazione della L. n. 1423 del 1956.

Dal canto suo il PG di Genova ha impugnato per Cassazione la detta sentenza denunciando violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) essendo stata applicata una pena in misura illegale quanto all’aumento dovuto per effetto della continuazione in reiezione alla recidiva contestata, secondo il disposto dell’art. 31 c.p., u.c..

Il ricorso del PG è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Infatti, alla stregua di corretta lettura dell’art. 81 c.p., in relazione alla contestata recidiva (specifica reiterata nel quinquennio) all’imputato è stata applicata una pena in misura illegale quanto ai termini di aumento per effetto della continuazione, valutata la recidiva contestata.

L’aumento di 1/3 della pena andava calcolato sulla pena base del reato più grave e non già con il mero aumento por la recidiva.

Tanto rende non accoglibile la prospetta misura del trattamento sanzionatorio, di guisa che l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione atti al tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Il ricorso dell’imputato oltre che non specifico è, in ogni caso, manifestamente infondato vertendo su temi non oggetto della decisione e quindi in una sfera non oggetto di esame. In ogni caso per il G. l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza rende evidente la carenza di ogni interesse nei termini cennati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del PG e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato por sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *