Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9906 Imposta di registro Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto del rimborso delle imposte ipotecarie e catastali corrisposte su un conferimento da parte dei soci alla società di un immobile gravato da ipoteca per un debito che la società conferitaria si accollava;

Letto il controricorso dei contribuenti;

Letta la memoria della Società contribuente;

Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente, per il fatto che il ricorso in questione sia stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata presso l’Avvocatura dello Stato, sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, qualora l’Agenzia delle Entrate abbia partecipato al giudizio d’appello, instaurato successivamente al 1 gennaio 2001, senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza impugnata va effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve, non nei confronti dell’Avvocatura distrettuale, ma nei confronti della sede centrale dell’Agenzia o alternativamente nei confronti degli uffici periferici della stessa, esclusivamente utilizzando le modalità previste, per la notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38" (Cass. n. 8507 del 2010); Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’errore commesso dal giudice di merito nel ritenere che la base imponibile fosse rappresentata dal valore dell’immobile al netto del mutuo ipotecario accollato alla società conferitaria;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposte ipotecarie e catastali, il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2, comma 1, secondo cui "l’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni", va inteso nel senso della identità del solo valore in sè – cioè del valore "in re" – dei beni immobili e non pure di quello minore derivante dalla detrazione di passività aziendali o di debiti caduti in successione. La base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali per il trasferimento, "inter vivos" ovvero "mortis causa", di beni immobili, quando compresi nell’ambito di una azienda trasferita o caduta in successione, attesa la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta – trasferimento di ricchezza mobiliare o immobiliare per l’imposta di registro o di successione;

formalità che riguardano solo i beni immobili per le altre due imposte -, va determinata tenendo conto del valore dell’immobile in sè considerato e delle sole passività ad esso strettamente inerenti" (Cass. n. 11212 del 2007);

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere accolto e che la sentenza impugnata debba essere cassata e, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;

Ritenuto che la formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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