Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 07-03-2011, n. 8920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to della sentenza senza rinvio per prescrizione.
Svolgimento del processo

1. Il P.g. di Napoli propone ricorso avverso la pronuncia della Corte d’appello di quella città del 3/6/2009, con la quale L. G. è stato assolto dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) evidenziando che il primo giudice ha ignorato che l’atteggiamento aggressivo, prima verbale e poi materiale tenuto nei confronti dei pubblici ufficiali, si è sviluppato a seguito della loro richiesta di esibizione della patente, cui l’imputato non aveva adempiuto, allontanandosi subito dopo, come compiutamente ricostruito nella sentenza di primo grado, rilevando che le lesioni erano successive alla resistenza.

Si chiede quindi l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile poichè, sia pure in maniera sintetica, è specificato nella sentenza impugnata che la fase del controllo delle forze dell’ordine, in cui L. reagì non ottemperando alla richiesta e dandosi alla fuga, e quella aggressiva, sono temporalmente separate, circostanza che impone di concludere per l’assenza del requisito minimo della resistenza, costituito dalla correlazione causale tra attività aggressiva e minacciosa e l’atto che il pubblico ufficiale deve svolgere, così da poter interpretare la funzione della prima come volta a contrastare tale attività doverosa.

Nella specie, in forza di quanto accertato è possibile circoscrivere la reazione al controllo nella fuga, azione che pacificamente non realizza l’elemento costitutivo della violenza e minaccia; ciò esclude la ricorrenza del vizio lamentato ed impone di giungere all’accertamento di inammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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