Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 07-03-2011, n. 8918 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 21-10-2005 che l’aveva dichiarata colpevole del reato di concorso in detenzione e cessione continuata di hashish, condannandola alla pena di anni tre e mesi, sei di reclusione ed Euro 10.000 di multa, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 2-02-2009, ritenuta la continuazione con il fatto già giudicato con sentenza del GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 11-4-02 e più grave il reato per cui si procede, determinava la pena in complessivi anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 12.000 di inulta di cui mesi due di reclusione ed Euro 2000 di multa a titolo di aumento per detta continuazione e confermava nel resto, il giudizio di 1^ grado.

Avverso tale decisione la C. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo ai motivi del gravame:

1) Vizio di notifica dell’avviso di udienza notificato a mani della sorella della ricorrente senza precisazione di soggetto convivente;

2) notifica dell’avviso di deposito della sentenza fatta al difensore anzicchè presso il domicilio della ricorrente;

3) Violazione della preclusione di cui all’art. 649 c.p.p., trattandosi di stesso fatto quello giudicato in continuazione con i fatti di cui alla decisione di 1^ grado;

4) Inutilizzabilità delle intercettazioni perchè eseguite in violazione dell’art. 271 c.p.p., comma 1 in relazione all’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 circa l’uso di impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica.

5) Violazione dell’art. 270 c.p.p. non potendo le intercettazioni, eseguite per diverso procedimento valere per quello oggetto d’impugnazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille.

Ed invero, quanto all’eccezioni in rito sub 1) e 2) l’impugnata sentenza offre ineccepibile risposta a supporto della loro manifesta infondatezza (cfr. foll.2-3 p.p.).

Va ribadito, infatti, il principio di presunzione di convivenza attestato dall’ufficiale giudiziario, il che vale anche allorchè detto status sia meramente temporaneo. Corretta, e la notifica al difensore ex art. 161 c.p.p. trattandosi di difensore di fiducia che rende decaduta la nomina di quello di ufficio, nè detta nomina può ritenersi decaduta in testa al difensore di fiducia per la sua temporanea assenza. Del resto all’indirizzo indicato dall’imputata costei non fu trovata di guisa che correttamente la notifica dell’avviso di deposito della sentenza è stato fatto al difensore di fiducia.

Le eccezioni sub 4) e 5) in tema di intercettazioni trovano ineccepibile risposta a fol. 3 dell’impugnata sentenza circa la piena ritualità delle disposte misure istruttorie in punto di autorizzazione e di loro esecuzione, senza contare che utilmente gli esiti delle intercettazioni disposte per diverso procedimento quando, come nella specie, trova corretta applicazione il disposto di cui all’art. 270 c.p.p., secondo la corretta puntualizzazione operata in sentenza (cfr. fol. 3), possono essere utilizzati. Anche il motivo sub 3) è manifestamente infondato, posto che va esclusa, nella specie, l’invocata preclusione ex art. 549 c.p.p., secondo la motivata, corretta e puntuale risposta offerta in sentenza (cfr. fol.

3) che si è fatta essenziale carico dello screening dei fatti, concludendo per la identità di taluni atti relativi ma non già dei fatti come espressione storico-giuridica della vicenda in relazione anche agli elementi costituitivi del reato. Alla stregua di tanto, il gravame va, pertanto, dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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