Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello, notificato il 27 marzo 2006, la signora C.F. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Catanzaro, sez. I, n.57 del 30 gennaio 2006, notificata il 13 febbraio 2006, con la quale veniva respinto il suo ricorso per ottenere il risarcimento dei danni riconducibili ad una precedente, illegittima esclusione dal concorso pubblico per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, concorso indetto con d.m. del 23 marzo 1990. Detta esclusione veniva annullata dal Tribunale amministrativocon sentenza n. 981 del 13 novembre 1995, eseguita dall’Amministrazione con provvedimento n. prot. 27081 del 18 dicembre 1995, col quale si disponeva l’immissione in ruolo dell’insegnante in questione con decorrenza giuridica 1 settembre 1991 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (19 dicembre 1995).

Con successivo ricorso, quindi, la signora F. chiedeva il risarcimento del danno corrispondente alla ritardata percezione del trattamento economico connesso alla predetta immissione in ruolo, per il periodo 1 settembre 1991 – 19 dicembre 1995.

Tale risarcimento veniva negato con la sentenza in questa sede contestata, nella quale si richiamavano i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 10 dicembre 1991, n. 10, secondo cui il trattamento economico non può essere oggetto di riconoscimento retroattivo, ove sia mancata l’originaria instaurazione del rapporto sinallagmatico, che connette la retribuzione all’effettiva prestazione di lavoro; è anche mancata nel caso di specie la prova del danno, avendo svolto l’interessata, nel periodo sopra indicato, attività di supplenza, regolarmente retribuita.

In sede di appello, avverso le argomentazioni sopra sintetizzate sono state prospettate censure di contraddittorietà ed incongruità della motivazione, erronea valutazione del principio di sinallagmaticità, mancato riconoscimento del danno derivante da lesione di diritto soggettivo e mancata valutazione del principio affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, sulla risarcibilità del danno per lesione di interesse legittimo.

L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.

Premesso quanto sopra, il Collegio non può non rilevare d’ufficio che l’atto di appello in esame risulta notificato sia al Provveditorato agli Studi di Catanzaro (ora Centro Servizi Amministrativi per l’area di Catanzaro), sia al Ministero della Pubblica Istruzione, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro; e che l’Amministrazione (sia centrale che periferica) non si è costituita in giudizio. Va quindi ricordato che – in base al combinato disposto degli articoli 144, comma 1 Cod. proc. civ. e 11, comma 3 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103) – tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita, e, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocaturag, con sede a Roma.

Quando, come nella situazione in esame, la notifica dell’appello della sentenza di un Tribunale amministrativo regionale abbia avuto luogo presso l’Avvocatura del distretto in cui abbia sede quest’ultimo, detta notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso, ove l’Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7145, 2 marzo 2010, n. 1190, 3 settembre 2009, n. 5195, 28 agosto 2008, n. 4094; 25 giugno 2008, n. 3223 e 10 settembre 2008, n. 4316; Cons. Stato, IV, 23 ottobre 2008, n. 5244 e 15 giugno 2009, n. 3019).

Sembra anche opportuno ricordare che, in data successiva al deposito dell’appello di cui trattasi (6 aprile 2006), l’art. 64, comma 24 l. 18 giugno 2009, n. 69 aveva reso applicabile anche ai giudizi davanti ai giudici contabili e amministrativi il primo comma dell’art. 291 Cod. proc. civ., con conseguente sanabilità ex tunc dell’atto introduttivo del giudizio, viziato da nullità della notifica, attraverso la fissazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica stessa (cfr. anche al riguardo, per il principio, Cass. SS.UU. 7 marzo 1990, n. 1812, 28 agosto 1990, n. 8859 e 21 giugno 1990, n. 6241; Cass., lav. 7 febbraio 1983, n. 1029).

Con decorrenza 16 settembre 2010, tuttavia, l’art. 4, comma 1, punto n. 42 dell’allegato n. 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha espunto i giudizi davanti al giudice amministrativo dalla norma sopra indicata.

Tenuto conto, pertanto, dell’ordinaria immediata applicabilità delle norme di procedura – ove non sussistano disposizioni transitorie, rimesse alla discrezionalità del legislatore (cfr. anche, per il principio, Corte cost. 12 marzo 1998, n. 61) – l’atto di appello in esame non può che essere dichiarato inammissibile (ferma restando la configurabilità dello stesso come atto interruttivo dei termini di prescrizione, cui è soggetta l’azione risarcitoria: cfr., al riguardo, Cass., lav., 14 maggio 1985, n. 3003). Nessuna decisione deve essere assunta sulle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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