Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1292 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il tribunale amministrativo per la Lombardia respingeva il ricorso proposto dal sig. L.M. avverso il provvedimento del Comune di Cinisiello Balsamo n. 36802 del 15 settembre 2009, con il quale era stata respinta la domanda di concessione edilizia in sanatoria, avanzata ai sensi dell’ art. 39 della legge n. 724 del 1999, relativa ad opere consistenti nell’ ampliamento di un edificio industriale con annessa tettoia.

A sostegno della pronunzia negativa era fatto richiamo all’ esistenza sull’ area interessata dall’ intervento di vincolo di inedificabilità per zona di rispetto aeroportuale, ostativo ai sensi dell’ art. 33 della legge n. 47 del 1985, al perfezionamento del procedimento di condono.

Il primo giudice, nel respingere il ricorso, rilevava in particolare:

– l’ immediata operatività del vincolo derivante dall’ art. 714 del codice della navigazione, stante la distanza di 220 della costruzione dalla recinzione dell’ aeroporto;

– che il procedimento di compilazione della mappa sulla consistenza del vincolo riveste valore meramente ricognitivo e non costitutivo del vincolo stesso;

– che in ogni caso l’ Amministrazione ha dato applicazione alle mappe dell’ aeroporto di Bresso, rese esecutive con d.m. 30 dicembre 1969.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. M. ed ha contraddetto le conclusioni del T.A.R. insistendo, anche in sede di note conclusive e di replica, nei motivi articolati in primo grado.

Si sono costituti in resistenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Comune di Cinisello Balsamo, che si sono opposti con le rispettive memorie all’ accoglimento del ricorso.

All’ udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appello è infondato.

2.1). Il T.A.R. ha correttamente riconosciuto l’ immeditata efficacia del vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto aeroportuale a partire dal momento in cui l’ aeroporto viene ad esistenza ed è operativo e sono individuate le sue caratteristiche e modalità di utilizzo per le operazioni di volo.

In fattispecie analoghe questo Consiglio ha posto in rilievo la diretta derivazione dalla legge dei limiti che gravano a carico dei proprietari di terreni posti in zona limitrofa agli aeroporti (cfr. Cons. Stato, IV, n.2400 del 14.05.2007; V, n. 67 del 15 marzo 2006).

Si tratta di vincolo che trova la sua ragione d" essere nell’ esigenza di garantire la sicurezza del volo, segnatamente nelle situazioni di maggiore criticità afferenti al decollo ed all’ atterraggio dei velivoli. Esso si impone, ai sensi degli artt. 714 e seguenti del codice della navigazione, a partire dal momento in cui interviene il d.m. che individua – unitamente alla destinazione o meno dell’ aeroporto al traffico strumentale e notturno – la direzione e la lunghezza di atterraggio, il livello medio dell’ aeroporto e dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio.

La limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale dell’ Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento per la sua efficacia specifici atti ricognitivi dell’ estensione e dell’ incidenza del vicolo, ma discende dalla qualificazione "ex lege" come zona di rispetto della porzione di territorio posta i prossimità dell’ aeroporto (analogamente a quanto avviene per le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale, ecc.), a salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all’ utilizzo di beni appartenenti al demanio o destinati ad uso collettivo, a fronte dei quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in prossimità dei beni stessi.

Come correttamente statuito dal primo giudice l’ indicazione della zona di rispetto in apposita mappa, secondo il procedimento previsto dall’ art. 715 ter. cod. nav., non esplica effetto costitutivo del vincolo, ma ha valore strettamente ricognitivo ai fini di una più agevole gestione del vincolo e della verifica della sua incidenza a carico dei proprietari interessati.

Accedere all’ opposta tesi vanificherebbe le superiori ragioni di sicurezza del volo cui è preordinata la zona di rispetto aeroportuale, potendo aver luogo – in assenza di una specifica previsione di salvaguardia nelle more del perfezionamento del procedimento di mappatura – l’ esecuzione di interventi edificatori o la creazione di ostacoli (nella nozione di cui all’ art. 714 cod. nav.), idonei a tradursi in impedimento e pericolo per le operazioni di decollo e di atterraggio che il vincolo stesso è inteso a garantire, a partire dal momento in cui interviene l’ atto che, ai sensi dell’ art. 714 bis cod. nav., individua la tipologia di utilizzo dell’ aeroporto, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché gli altri elementi presi in considerazione dalla menzionata disposizione.

Nella specie il vincolo di inedificabilità per una zona di rispetto di trecento metri dal perimetro dell’ aeroporto di Bresso è divenuto operativo a partire dalla data di adozione (30 dicembre 1969) del decreto ricognitivo delle caratteristiche dell’ aeroporto ai sensi dell’ art. 714 bis cod. nav.

Trattandosi di vincolo di inedificabilità operante da data anteriore all’ esecuzione dei lavori (1992) oggetto della domanda di condono edilizio, avanzata ai sensi dell’ art. 39 della legge n. 734 del 1994, correttamente il Comune ha negato il rilascio del provvedimento di sanatoria in presenza della condizione a ciò preclusiva prevista dall’art. 33, comma 1, della legge n. 47 del 1985.

2.2). Non giova alle ragioni dell’ appellante la circostanza che le opere oggetto della richiesta di sanatoria accedano a costruzione già esistente.

Il vincolo di inedificabilità stabilito dall’ art. 715, primo comma, cod. nav. è, invero, indistintamente riferito a qualsiasi ostacolo (costruzione, piantagione, linea elettrica, ecc.) realizzato nella zona di rispetto e non prende in considerazione, ad esclusione dello stesso, eventuali rapporti di pertinenza o di ampliamento di strutture già esistenti.

2.3). Quanto al richiamo a precedente favorevole assenso all’ esecuzione di lavori di ampliamento del capannone industriale, rilasciato dal Servizio aeroporti del Ministero dei trasporti in data 5 novembre 1990, si tratta di parere riferito ad un pregressa iniziativa edilizia – non perfezionatasi con il conclusivo provvedimento concessorio – che non si identifica con le opere per le quali successivamente è stato attivato il procedimento di condono avvalendosi dell’ art. 39 della legge n. 724 del 1994.

L’ appello va, quindi, respinto.

Il relazione agli interessi coinvolti ed ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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