Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-03-2011, n. 8886 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità di F. B. in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; ed ha invece assolto il coimputato M.M..

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito l’imputata, alla guida di un’auto, percorreva in modo disattento un tratto di strada rettilinea; invadeva l’opposta semicarreggiata urtando un autocarro in transito che, a seguito dell’impatto, colpiva con il cassone il pedone G.P. che in quel momento correva sul margine della carreggiata, recandogli lesioni letali. E’ stato invece escluso che abbia tenuto una condotta colposa il conducente dell’autocarro M.M., atteso che egli non invase la carreggiata nell’opposto senso di marcia.

2. Ricorre per Cassazione l’imputata deducendo vizio della motivazione. Era stato prospettato al giudice di appello che la prima sentenza non teneva in debito conto le dichiarazioni dibattimentali del consulente del pubblico ministero e degli agenti della polizia stradale intervenuti subito dopo il fatto; che non si era neppure tenuto conto del primo lieve urto intervenuto tra i veicoli coinvolti nel sinistro. Di tutte tali doglianze la Corte non ha tenuto alcun conto, nè le ha confutate. La Corte non ha neppure preso in considerazione le censure che riguardavano la ponderazione della deposizione testimoniale del passeggero trasportato sul camion del coimputato, che ha riferito circostanze scarsamente attendibili.

Si lamenta altresì che il giudice d’appello non ha considerato l’intervenuta prescrizione, atteso che il fatto risale al (OMISSIS) e la sentenza d’appello e del (OMISSIS).

Si deduce infine che la Corte ha ignorato la richiesta subordinata di applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2. 3. Il ricorso è infondato.

3.1 La pronunzia impugnata, infatti, condivide la ricostruzione degli accadimenti proposta dalla primo giudice, secondo cui il sinistro ha avuto luogo poichè l’imputata ha invaso l’opposta semicarreggiata, così urtando contro l’autocarro. Si ravvisa altresì che l’atto di appello si limiti a prospettare un’ipotesi ricostruttiva che non trova appoggio su alcun dato obiettivo e che è anzi smentita da un dato che viene ritenuto decisivo. Infatti, si argomenta, tutte le risultanze sono nel senso che l’auto guidata dall’imputata giunse all’urto in sbandata e con andamento obliquo rispetto all’asse stradale, con direzione verso sinistra. L’autovettura condotta della donna urtò dapprima la parte anteriore sinistra della fiancata della cabina dell’autocarro e poi andò ad urtarne violentemente la ruota posteriore sinistra. L’impatto fu tanto forte che l’assale del autocarro venne piegato e che l’autocarro stesso fu spostato sino a determinarne l’urto con il guardarail che determinò a sua volta la morte del pedone che si trovava in quel punto.

La indicata dinamica del sinistro, secondo la Corte d’appello, è confermata dalla posizione e dall’andamento di una incisione lasciata sul manto stradale da una sporgenza esistente nel pianale dell’auto.

La Corte, d’altra parte, rileva che la semicarreggiata di pertinenza dell’autocarro era sufficientemente larga per consentire che il veicolo restasse nella sua mezzeria anche in fase di sorpasso del pedone.

Tale argomentazione è immune da censure poichè da un lato richiama e condivide la valutazione compiuta dal Tribunale e dall’altro individua una dato di fatto risolutivo (l’andamento dell’incisione lasciata sul manto stradale) che confuta in radice l’ipotesi difensiva. Contro tale valutazione il ricorso per Cassazione non propone specifiche e risolutive censure; ma si limita ad evocare in modo non chiaro frammenti del quadro probatorio, così sollecitando in larga misura questa Corte alla riconsiderazione del merito.

3.2 Pure priva di pregio è la censura afferente alla prescrizione posto che, essendo state concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, la pena edittale massima è di cinque anni ed il termine prescrizionale complessivo è, conseguentemente, di 15 anni. Nè la situazione muta applicando la nuova disciplina della prescrizione che, per effetto del raddoppio del termine previsto per il reato aggravato in esame dal novellato art. 157 c.p., comma 6, conduce allo stesso esito.

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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