Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1289 Sindacati e attività sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, la Confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori (in prosieguo di trattazione CONF.S.A.L.) impugnava il provvedimento a firma del Direttore provinciale del lavoro di Raggio Calabria in data 21 dicembre 2004, di ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede dell’ I.N.P.S. della predetta provincia nella composizione prevista dagli artt. 34 e 35 dal d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, lamentando l’ esclusione di qualsiasi componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti iscritti al sindacato.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

A sostegno della decisione il Tribunale regionale poneva, in particolare, in rilievo:

– che l’ organizzazione sindacale ricorrente, in base ai dati acquisiti e ad altri indici rivelatori, è la quarta per dimensioni nella provincia di Reggio Calabria;

– che risulta cospicua l’ attività sindacale della CONF.S.A.L. a livello nazionale, oltreché la sua presenza in organi istituzionali;

– che in ambito provinciale la CONF.S.A.L. opera con due federazioni nel settore dell’ agricoltura – con un numero di deleghe pari a 3134 e 2989, rispettivamente negli anni 2002 e 2003 – nonché a mezzo di altre associazioni in rappresentanza dei pensionati, di lavoratori dei settori della scuola, dell’ industria e del commercio, dell’ impiego pubblico e delle autonomie locali;

– che è firmataria di numerosi accordi regionali in diversi settori;

– che la diffusione nella provincia è asseverata dalla presenza di 21 sedi;

– che il numero degli iscritti è superiore a quello delle altre associazioni sindacali alle quali è stata riconosciuta la rappresentanza in seno al Comitato.

Il T.A.R. concludeva, quindi, che nella fattispecie risultava violato "il principio pluralistico e proporzionale che deve governare l’ operato della pubblica amministrazione nella scelta dei componenti del Comitato".

Appella il Ministero del lavoro delle Politiche sociali, che ha diffusamente contrastato la conclusioni del primo giudice, sottolineando la correttezza e la completezza dell’ istruttoria preordinata all’ adozione del provvedimento impugnato, con compiuta ed analitica valutazione del grado di rappresentatività dei lavoratori dipendenti nel settore privato ai fini della selezione e nomina dei componenti del Comitato provinciale.

Si è costituita in giudizio la CONF.S.A.L. che ha contraddetto in memoria i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appello è meritevole di accoglimento.

2.1). L’ Amministrazione, nella relazione rassegnata con nota n. 6657 del 18 marzo 2005, ha posto in rilievo la non attendibilità dei dati numerici degli iscritti forniti dalla diverse sigle sindacali operanti in ambito provinciale.

La sommatoria di detti dati compendiava, infatti, un risultato superiore al totale dei lavoratori dipendenti stimati nella provincia di Reggio Calabria eccedente, inoltre, l’ ordinario tasso di sindacalizzazione, stimato da studi di settore intorno al 38 % del numero dei lavoratori subordinati.

In tale contesto non si configura irragionevole la scelta dell’ Amministrazione di valorizzare ulteriori e diversi criteri indicatori del grado di rappresentatività della associazioni sindacali, a correzione ed integrazione del mero dato numerico degli iscritti.

2.2). Con riguardo alla posizione dell’ appellata confederazione CONF.S.A.L. il Ministero istante, ai fini della verifica della sua presenza sul territorio, ha correttamente assunto a riferimento le soli sedi della destinate allo svolgimento dei compiti associativi – individuate nel numero di otto – con esclusione di quelle presso le quali è svolta solo attività di patronato con l’ ausilio dell’ EPAS. E’ così risultata una diffusione sul territorio che – concentrata nel solo capoluogo di Provincia – si è presentata inferiore rispetto a quella dell’ associazione U.G.L., assunta a termine di paragone, nei cui riguardi sono state censite undici sedi con esclusivo utilizzo per l’ attività sindacale.

Sempre in raffronto alla sigla sindacale da ultimo menzionata il Ministero appellante ha posto in rilievo il minor numero di contratti stipulati dalla CONF.S.A.L., sia a livello nazionale che a livello provinciale. E’ altresì risultata carente – anche in confronto al numero degli scritti dichiarato – il numero delle vertenze di lavoro che hanno visto partecipe la CONF.S.A.L. (una sola vertenza).

E’ stato, inoltre, coerentemente negato – sempre ai fini della verifica del grado di rappresentatività – ogni rilevo al numero delle deleghe sindacali nei settori del pubblico impiego e dei pensionati, che restano estranei agli ordinari compiti di istituto del Comitato provinciale volti a dirimere controversie dei lavoratori con rapporto di natura privata.

2.3). Con riferimento allo specifico comparto dei lavoratori dipendenti addetti all’ agricoltura – per il quale in seno al Comitato provinciale sono stati assegnati tre posti in rappresentanza della categoria – il numero degli iscritti della CONF.S.A.L., accertato dall’ Amministrazione, segue quello dei sindacati U.I.L.. C.I.S.L. e C.I.G.L.; ciò esclude ogni illegittimità della scelta che – in base al criterio di rappresentanza maggioritaria all’ interno della categoria recepito nel d.m. impugnato – ha escluso la confederazione sulla base del minor numero di deleghe relative ai lavoratori nel settore.

2.4). La pluralità di indicatori presi in considerazione, al fine di graduare la rappresentatività delle associazioni sindacali agli effetti della designazione di propri componenti in seno al Comitato provinciale – afferenti al numero delle sedi destinate ai compiti associativi; alla presenza ed impegno nella contrattazione collettiva, nonché nelle vertenze di lavoro; alla rilevanza degli interessi collettivi espressi in relazione alle diverse categorie di lavoratori dipendenti – esclude che il decreto 21 dicembre 2004 di ricostituzione del Comitato predetto presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria sia stato adottato in assenza di congrua ed adeguata istruttoria, volta all’ acquisizione e ponderazione di una pluralità di elementi espressivi del grado di rappresentatività.

L’ attività istruttoria si presenta, inoltre, conforme ai criteri recepiti nelle premesse del predetto d.m., indirizzati alla verifica della presenza territoriale delle sigle sindacali, con valorizzazione – come prima accennato – della "diffusione delle strutture organizzative apprestate", della "partecipazione attiva e costante alla vertenzialità", dell’ intervento in sede di "formazione, stipulazione e rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, e degli accordi integrativi provinciali e aziendali".

In contrario alle conclusioni del primo giudice l’ Amministrazione ha bilanciato il dato meramente proporzionale della rappresentatività con elementi significativi della presenza sul territorio e dell’ impegno, su un piano di effettività, nell’ attività partecipativa a sostegno degli interessi rappresentati, con scelta selettiva che, nel suo nucleo di merito, si presenta adeguata al fine perseguito ed indenne da profili di illogicità e di insufficiente acquisizione e valutazione dei presupposti del provvedere.

L’ appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione agli interressi coinvolti ed ai profili della presente controversia spese ed onorari possono essere compensati per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Compensa fra le parti spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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