Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-03-2011, n. 8883 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Campobasso ha affermato la responsabilità di B.G. in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

A seguito di appello proposto dal Procuratore generale che lamentava l’omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, la Corte d’appello ha applicato tale sanzione amministrativa accessoria determinandone la durata in un mese ed ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si deduce la contraddizione tra la parte motiva della sentenza, che determina la durata della sanzione accessoria in 15 giorni ed il dispositivo che invece fissa la stessa durata in un mese: tale irresolubile contraddizione vizia la pronunzia di cui si chiede conseguentemente l’annullamento.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che erroneamente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali con conseguente violazione dell’art. 592 c.p.p., atteso che il giudizio d’appello ha tratto origine esclusivamente da impugnazione dell’accusa pubblica mossa dalla necessità di ovviare ad un errore del primo giudice, mentre l’imputato ha dimostrato palesemente passiva acquiescenza alla prima sentenza.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Quanto alla prima censura occorre considerare che la riscontrata contraddizione effettivamente sussiste. Infatti la Corte d’appello ha in motivazione spiegato che la sospensione della patente discende dall’art. 222 C.d.S. e che la sua durata può essere da 15 giorni a 3 mesi. Si assume altresì che nel caso concreto essa deve essere fissata in quindici giorni. Tale enunciazione si trova in contrasto col dispositivo, ove la durata della stessa sanzione è fissata in un mese. Il detto contrasto non solo è irresolubile nella presente sede di legittimità; ma rende di fatto priva di pertinente motivazione la statuizione contenuta nel dispositivo. Ne discende che la pronunzia deve essere per tale aspetto annullata con rinvio, affinchè si provveda alla corretta determinazione della durata della sanzione accessoria di cui si discute.

3.2 Pure fondato è il secondo motivo. Infatti l’impugnazione del pubblico ministero trae origine non dalla richiesta di una pronunzia più severa nei confronti dell’imputato; bensì dalla necessità di ovviare all’omissione contenuta nella prima sentenza per ciò che riguarda l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Rispetto a tale richiesta l’imputato è rimasto inerte, con la conseguenza che non gli possono essere addebitate le spese processuali per tale grado di giudizio. La statuizione deve essere quindi annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al pagamento delle spese processuali, statuizione che elimina.

Annulla la stessa sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto alla Corte d’appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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