Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1287 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ega dell’avvocato Vittorio Zammit, e l’avvocato Antonio Lirosi;
Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 9923 del 2004 il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la Ditta F. Autoservizi, concessionaria delle autolinee ordinarie di competenza statale CatanzaroNicastroSambiaseRoma, CatanzaroTorino e CatanzaroNicastroSambiaseFirenzeBolognaMilano, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 8 aprile 2002, recante concessione alla società Bilotta dell’autolinea Gizzeria Lido (c7) – Verona, nonché del successivo provvedimento della stessa Amministrazione, in data 19 dicembre 2003, recante autorizzazione alla detta società Bilotta a modificare l’originaria linea Gizzeria Lido – Verona.

Nella sentenza il giudizio di inammissibilità è fondato sulla carenza di legittimazione e interesse al ricorso della ricorrente dovuta al fatto che la stessa non aveva presentato domanda comparativa per la concessione delle linee prima della riunione istruttoria tenutasi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma soltanto opposizione, "dimostrando quindi di non essere interessata ad ottenere la concessione" e per non essere stato dimostrato l’ulteriore presupposto di legittimazione indicato dalla ricorrente nella sottrazione di traffico. Per cui, si conclude nella sentenza, "per i suesposti motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile".

2. Con sentenza n. 5301 del 2005 la Sezione ha respinto l’appello proposto dalla F. Autoservizi avverso la detta sentenza n. 9923 del 2004 del TAR per il Lazio.

Nella sentenza si condividono le ragioni della dichiarazione di inammissibilità del ricorso individuate dal primo Giudice; in particolare si afferma che "Il Collegio non può che condividere, pertanto, quanto osservato nella sentenza impugnata laddove si sottolinea che la F., non avendo presentato domanda comparativa entro la data fissata per lo svolgimento della riunione istruttoria, non avrebbe mai potuto richiedere la concessione anche se avesse partecipato alle successive fasi del procedimento, sicché la legittimazione al ricorso non può certo ruotare attorno alla pretesa a vedersi assegnata l’autolinea" e che "Va parimenti escluso che la suddetta legittimazione possa fondarsi nella denunciata sottrazione di traffico che la F. subirebbe per effetto delle assunte interferenze esistenti tra l’autolinea concessa alla società Bilotta Gizzeria Lido – Verona e quella gestita dalla stessa F. Catanzaro – Milano".

3. La ricorrente in epigrafe ha chiesto la revocazione della citata sentenza della Sezione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

Si è costituita la società B.A. s.r.l., controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All’udienza del 21 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nel ricorso, richiamato l’art. 395, n. 4 c.p.c. per il quale può essere impugnata per revocazione la sentenza che sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, si afferma che nella sentenza della Sezione n. 5301 del 2005 risulta un siffatto errore laddove, dopo essere stato riconosciuto che sia l’autolinea concessa alla società Bilotta che quella gestita dalla Ditta F. effettuano una fermata nella località di Falerna, si ritiene questa circostanza irrilevante sul presupposto che "le fermate a Falerna previste per entrambe le autolinee in questione sono ubicate lungo le direttrici dei due rispettivi collegamenti che si svolgono su percorsi che non hanno un altro elemento in comune".

Si afferma nel ricorso che tale asserzione costituisce errore di fatto revocatorio poiché non tiene conto del dato, risultante agli atti di causa ed evidenziato nell’appello, che l’autolinea assentita in favore della controinteressata, B.A. S.r.l., pur svolgendosi per il tratto compreso fra Nocera Terinese e lo svincolo di Lagonegro dell’autostrada A1 lungo un percorso diverso da quello della linea F., si ricongiunge con quest’ultima all’altezza del predetto svincolo e vi si sovrappone per tutto il resto del percorso, pari ad oltre 1.000 km, sul quale effettua le medesime fermate a Perugia, Firenze, Bologna e Milano, emergendo da ciò con chiarezza la concorrenzialità del servizio controverso in danno di quello preesistente e, quindi, l’interesse della ricorrente ad impugnare i provvedimenti di cui si tratta. Da ciò consegue che "L’erronea rappresentazione della realtà in cui è incorsa la decisione impugnata comporta la riforma di quest’ultima nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente necessità di valutarne la fondatezza nel merito in base alle censure svolte nel ricorso di primo grado e nei motivi aggiunti che qui si ripropongono".

2. Il ricorso non può essere accolto.

Secondo giurisprudenza costante "l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione" (Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2006, n. 25376); l’errore di fatto deve essere cioè "essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa" (Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2005, n. 13915).

Nel caso in esame la motivazione della mancanza di legittimazione e interesse al ricorso originario da parte della ricorrente, su cui è stata basata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata in primo grado e confermata in appello, è, come visto, duplice, poiché relativa alla mancata presentazione della domanda comparativa ed alla non dimostrata sottrazione di traffico.

In particolare, come anche sopra esposto, nella sentenza della Sezione, n. 5301 del 2005, impugnata per revocazione con il presente ricorso, le due motivazioni sono chiaramente distinte e pertanto giudicate autonomamente concorrenti a fondare la dichiarazione di inammissibilità.

Ne consegue che, quand’anche potesse dimostrarsi l’asserito errore di fatto, la dichiarazione di inammissibilità resterebbe comunque sorretta dalla prima motivazione, consistente nella mancata presentazione della domanda comparativa, per cui la pronuncia impugnata non avrebbe comunque potuto essere diversa, risultando in ogni caso non decisivo l’asserito errore di fatto poiché non determinante della pronuncia stessa.

3. Per quanto considerato il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della B.A. S.r.l., che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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