Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 07-03-2011, n. 8951 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della Libertà di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.O., appartenente all’arma dei carabinieri, cui era stata applicata dal Gip del Tribunale di Civitavecchia la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici, ha confermato la misura limitatamente al capo C della imputazione provvisoria, annullando l’ordinanza relativamente ai capi A e D, sussistenza di gravi indizi in ordine al capo C, escludendo che ivi fossero le prove che egli lo avesse commesso ed eccependo comunque il difetto di motivazione in tema di esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso, proposto in data 18.11.2010, è da dichiarare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta in atti che è venuta meno in data 14 dicembre 2010 la misura interdettiva applicata al S. per decorso del termine.

Ora è principio pacifico che l’impugnazione deve essere sostenuta, a sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 4, da un interesse concreto, cioè deve mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte, con il provvedimento oggetto di impugnazione, nel senso che devono essere eliminati gli effetti primari e diretti, nella prospettiva di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per il ricorrente.

Nel caso di una misura interdirti va che, come nel caso di specie, si sia esaurita per il decorso del termine di cui all’art. 308 c.p.p., comma 2, deve ritenersi che un eventuale accoglimento del ricorso non sia comunque idoneo ad incidere sul provvedimento che ha imposto la misura stessa e che ha esaurito i suoi effetti. La giurisprudenza di questa Corte che, sulla base della sentenza Durante n. 20 del 1993 resa dalle Sezioni unite, ritiene sussistente l’interesse ad impugnare, anche nel caso in cui la misura sia stata revocata o abbia perso efficacia nel corso del procedimento, si riferisce solo alla custodia cautelare, in relazione alla necessità di consentire all’indagato di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura, ai fini dell’eventuale domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione; per cui deve escludersi che la stessa regola possa trovare applicazione al caso in esame, dal momento che alla misura interdittiva non si estende l’istituto della riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., che giustifichi la persistenza di un concreto interesse alla impugnazione in caso di cessazione dell’operatività della misura.

Nè peraltro, il ricorrente ha insistito in domanda o invocato una diversa linea interpretativa, orientata al mantenimento dell’interesse anche dopo la revoca o cessazione di efficacia della misura interdettiva. Interesse che come precisato anche da questa corte non può identificarsi negli effetti pregiudizievoli e di natura stragiudiziale che comunque la interdizione ha cagionato all’indagato, poichè questi sono privi di collegamento con un rimedio giuridico diretto inesistente per la misura interdittiva, nel senso che una volta venuta meno la misura, manca un diritto soggettivo connesso al risultato del procedimento di impugnazione in sede penale, per la sopra enunciata inapplicabilità.

La sopravvenienza alla proposizione dell’impugnazione di carenza di interesse alla sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall’obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. come conseguenze della sua inammissibilità. (quale più recente Cass. Sez. 1 sent. n. 2483 del 2009).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *