Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-02-2011) 07-03-2011, n. 8913 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Con sentenza in data 4-10-07 il Tribunale di Roma ha dichiarato S.M. colpevole dei reati di falso in atto pubblico, frode processuale, corruzione e calunnia a lui ascritti in rubrica, unificati dal vincolo della continuazione (con eccezione del falso relativo alla relata di notifica dell’ordinanza sindacale n. 18527), e lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, alla incapacità di contrattare con la P.A. per anni tre. Con la stessa sentenza è stata dichiarata la responsabilità della NDP in liquidazione e della NDP Advertising srl per il reato di corruzione, commesso dal S. nell’interesse di dette imprese, ed è stata applicata ad entrambe le società la sanzione pecuniaria di euro quattrocentomila (pari a 400 quote da Euro mille ciascuna), la sanzione a NDP Advertising della interdizione per un anno dalla attività imprenditoriale nel campo della pubblicità, la sanzione della sospensione per due anni delle autorizzazioni e delle concessioni alla NDP srl in liquidazione, con pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano "il Messaggero". Inoltre il S. e le due società sono state condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Comune di Roma, da determinarsi in separata sede, ed a provvisionali, fissate in dispostivo, oltre alla rifusione delle spese di parte civile, pure liquidate in dispositivo.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in riforma della suindicata decisione, ha assolto il S. dal reato di corruzione di cui al capo H), nonchè la NDP in liquidazione e la NDP Advertising srl dalla responsabilità contestata al capo M) per insussistenza del fatto; ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai residui reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G) ed I) perchè estinti per intervenuta prescrizione; ha confermato la dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p..

2 .-. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo legale, la parte civile costituita, Comune di Roma.

In particolare, la parte civile ricorrente contesta la affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale alla assoluzione pronunciata per il reato di cui all’art. 319 c.p. "consegue altresì la esclusione di qualsivoglia responsabilità civile nei confronti del Comune di Roma, la cui legittimazione come danneggiato immediato e diretto è stata affermata esplicitamente con esclusivo riferimento al delitto di corruzione …"(fine pag. 3).

In realtà, alcuni passaggi della sentenza di primo grado (in particolare l’incipit del paragrafo 7) avrebbero, secondo la parte civile ricorrente, fatto esplicito riferimento sia alla "programmata azione di falsificazione di atti pubblici e di corruzione" (posta in essere dal S. e dalle imprese da lui gestite), che aveva determinato un danno elevatissimo, patrimoniale e non patrimoniale all’ente pubblico, sia alla condotta illecita attuata che aveva "prodotto intralci con azioni giudiziarie promosse dai privati corruttori, che si erano serviti degli "atti falsi formati con la complicità dei pubblici ufficiali".

Ne deriverebbe da parte della Corte di Appello una lettura "abnorme e grossolana" della sentenza di primo grado, con conseguente vizio di motivazione e violazione dell’art. 578 c.p.p..

Segnatamente la Corte di Appello di Roma avrebbe errato nell’affermare che nella sentenza di primo grado era stata riconosciuta la esclusiva legittimazione della parte civile pubblica per la sola corruzione, in quanto in detta pronuncia si sarebbe sostenuto esattamente il contrario.

Il Giudice di Appello, secondo la parte civile ricorrente, una volta esclusa la corruzione e dichiarate le prescrizioni, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 578 c.p.p. a decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardavano gli interessi civili.

2 .-. Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame la Corte di Appello di Roma, una volta pronunciata la assoluzione del S. dal reato di corruzione a lui ascritto (e la conseguente esclusione della responsabilità contestata alle società al capo M) con specifico riferimento a tale reato), ha concluso che da tale assoluzione conseguiva la esclusione di qualsivoglia responsabilità civile nei confronti del Comune di Roma, in quanto la legittimazione di esso Comune come danneggiato immediato e diretto sarebbe stata affermata in primo grado esplicitamente con esclusivo riferimento al (predetto) delitto di corruzione, per il quale soltanto sarebbe stata motivata la condanna risarcitoria in favore del predetto Ente nella sentenza di primo grado. Su queste premesse, la Corte di merito sì è poi limitata a pronunciare declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione in riferimento alle residue imputazioni ascritte al S., non ricorrendo i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p., senza provvedere in alcun modo, pur in presenza di parte civile, alle relative statuizioni.

Si tratta di una lettura del tutto errata della sentenza di primo grado. Infatti alcuni passaggi della motivazione di detta decisione (in particolare l’incipit del paragrafo 7) fanno esplicito riferimento in primo luogo alla "programmata azione di falsificazione di atti pubblici e di corruzione" (posta in essere dal S. e dalle imprese da lui gestite), che aveva determinato un danno elevatissimo, patrimoniale e non patrimoniale all’ente pubblico, e in secondo luogo alla condotta illecita posta in essere, che aveva "prodotto intralci con azioni giudiziarie promosse dai privati corruttori, che si erano serviti degli atti falsi formati con la complicità dei pubblici ufficiali". In definitiva, la Corte di Appello di Roma ha errato nel sostenere che nella sentenza di primo grado era stata riconosciuta la esclusiva legittimazione della parte civile pubblica per la sola corruzione, in quanto in detta pronuncia si è affermato esattamente il SntmrioConseguentemente la Corte di Appello di Roma, una volta esclusa la compone e dichiarate le prescrizioni, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 578 c.p.p. a decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardavano gli interessi civili in riferimento ai reati dichiarati estinti, e cioè a valutare, una volta sopravvenuta la causa estintiva di tali reati, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

Ciò in applicazione non soltanto della predetta disposizione del codice di procedura penale, ma anche di precisi e oramai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto (v. per tutte sez. U, sentenza n. 35490 del 28/05/2009, rv. 244273, Tettamanti).

3 – Per le considerazioni sopra svolte si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulle statuizioni civili in favore della parte civile Comune di Roma, a norma dell’art. 578 c.p.p., in relazione ai capi A), B), C) D), E), F), G) ed I) della rubrica, con rinvio per il relativo giudizio al Giudice Civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulle statuizioni civili in favore della parte civile, Comune di Roma, a norma dell’art. 578 c.p.p., in relazione ai capi A), B), C), D), E), F), G) ed I) e rinvia per il relativo giudizio al Giudice Civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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