T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 1276 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 2 dicembre 2005 e depositato il successivo giorno 20, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Boscotrecase gli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive eseguite alla via L. Settembrini n. 76 e consistenti nella realizzazione sul muro perimetrale, lato sud, dell’immobile di proprietà di "un varco di m. (1,20 X 2,10) al quale era stato apposto un infisso in ferro. Tale varco collega il preesistente vano terraneo con l’attigua area comunale, sulla quale erano state eseguite opere d’innalzamento del muro di contenimento dell’area mediante la sua sopraelevazione di circa cm 50, con riempimento della stessa con materiali inerti e nella chiusura del varco entro il quale era stato allocato un contenitore della nettezza urbana. Inoltre, si rileva, nell’ambito dell’area comunale, in prossimità del predetto varco, di accesso al vano terraneo, la posa in opera di una fila di blocchi fuoriuscenti dal piano campagna, che delimita un’area d’invito allo stesso".

Premette il ricorrente di essere proprietario del fabbricato sopra individuato sul quale ha realizzato, nel lato perimetrale sud, un varco di 1,20 x 2,10 dotato di infissi in ferro, livellando il terreno contiguo di proprietà comunale e innalzando il precedente muro di contenimento di circa 50 cm.

A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione di legge, errata rappresentazione dei fatti, illogicità e manifesta ingiustizia in quanto l’apertura del varco è stata autorizzata dal Comune con provvedimento n. 9/2003 ed è solo stata realizzata sulla parete sud invece che su quella ovest al solo fine di poter accedere ai locali, parte integrante dell’abitazione nella quale vivono persone con problemi di salute;

2) contraddittorietà, arbitrarietà e straripamento di poteri in quanto il ricorrente ha presentato (in data 31.10.2005) una DIA in sanatoria e, relativamente al livellamento del terreno e alla costruzione del muro di contenimento si tratta di lavori di manutenzione ricadenti su un bene comunale e che lo rendono meglio fruibile da parte della comunità locale.

La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 121 del 12 gennaio 2006.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di Boscotrecase ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a delle opere abusive eseguite dal ricorrente alla via Settembrini n. 76. Detti lavori consistono nella realizzazione sul muro perimetrale, lato sud, dell’immobile di proprietà di "un varco di m. (1,20 X 2,10) al quale era stato apposto un infisso in ferro. Tale varco collega il preesistente vano terraneo con l’attigua area comunale, sulla quale erano state eseguite opere d’innalzamento del muro di contenimento dell’area mediante la sua sopraelevazione di circa cm 50, con riempimento della stessa con materiali inerti e nella chiusura del varco entro il quale era stato allocato un contenitore della nettezza urbana. Inoltre, si rileva, nell’ambito dell’area comunale, in prossimità del predetto varco, di accesso al vano terraneo, la posa in opera di una fila di blocchi fuoriuscenti dal piano campagna, che delimita un’area d’invito allo stesso".

Con il primo motivo di ricorso si deduce genericamente la violazione di legge e l’illogicità dell’operato dell’amministrazione che non avrebbe tenuto conto dello stato di salute degli abitanti il fabbricato e del fatto che l’apertura del varco era stata precedentemente autorizzata dal Comune su una diversa parete (quella ovest).

Le censure non hanno pregio.

Osserva il Collegio che l’apertura di un varco nella parete esterna del manufatto per la sua attitudine a modificare il prospetto dello stesso, è subordinata al previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001. Nella fattispecie, detto permesso non è stato ottenuto non potendo a tal fine essere invocato, né lo stato di salute degli abitanti, né la precedente autorizzazione concessa per opere da eseguirsi altrove (su una diversa parete del fabbricato). E’ appena il caso di rilevare, che la modifica apportata dal ricorrente al progetto originario, è di natura sostanziale consentendo il collegamento del vano terraneo con l’attigua area comunale.

E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso.

Quanto all’avvenuta presentazione della DIA in sanatoria, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare "che la "validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 cit. determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso" (cfr. in questo senso, T.A.R., Campania Napoli, sez. II, 14 settembre 2009.

Per quanto riguarda la restante parte dei lavori oggetto dell’ordinanza impugnata, ovvero il livellamento del terreno e l’innalzamento del muro di contenimento, essi investono per stessa ammissione del ricorrente, un’area comunale e, pertanto, richiedevano per essere eseguiti apposita autorizzazione dell’ente proprietario. L’utilità per la comunità locale di detti lavori (secondo motivo) non può, com’è ovvio, giustificare l’intervento in questione eseguito senza permesso su un bene non di proprietà.

2. Non essendosi costituita l’amministrazione resistente nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 9048/2005) lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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