T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 1282 Carriera inquadramento Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente – premesso che in veste di dipendente comunale contestava le modalità di inquadramento nella qualifica VII, rivendicando quella VIII in ragione delle attività concretamente espletate – lamenta la violazione dell’art.40 del DPR n.347/1983, nonché l’eccesso di potere.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono,

Il Collegio ritiene di dover ribadire la propria opinione più che consolidata (ex plurimis, 29.12.2008, n.21534; 5.8.2008, n.9804 e ss.) in linea con la giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, 24.5.2002, n.644; Cons. Stato, V, 6.2.2003, n.627; 6.5.2002, n.2402) secondo cui l’inquadramento dei dipendenti degli Enti locali in applicazione dell’art.40 del DPR n.347/1983 deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato. Non rileva poi neanche la circostanza che l’Ente possa aver assunto, in epoca precedente, alcune determinazioni di carattere generale riguardanti i criteri applicabili ai fine della attribuzione delle nuove qualifiche del personale, dal momento che la legittimità del singolo atto di inquadramento deve essere infatti verificata in relazione ai parametri normativi di cui al DPR n.347/1983, indipendentemente dal contenuto di altri atti generali o accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.

Coerentemente alla citata giurisprudenza, dalla quale la Sezione ritiene di non aver motivi per discostarsi, il ricorso risulta infondato dal momento che nessun dubbio è in ogni caso configurabile circa la necessità che l’inquadramento del personale previsto dall’art.40 del DPR n.347/1983 debba essere effettuato esclusivamente in base alla comparazione tra il contenuto delle qualifiche funzionali già contemplate nel precedente ordinamento ed il contenuto funzionale tipico delle qualifiche introdotte nel medesimo DPR n.347, senza che vengano in rilievo le mansioni effettivamente espletate dagli interessati, sia di fatto che a seguito di incarico in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1.10.2002, n.4164; T.A.R. Toscana, 31.5.2002, n.1157). L’inquadramento dei dipendenti secondo la procedura in questione costituisce infatti un’attività amministrativa priva di profili di discrezionalità, le cui operazioni non sono sindacabili per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e della disparità di trattamento (Cons. Stato, V, 13.12.1999, n.2098).

In altri termini, il più volte citato art. 40 non ha attribuito alcun rilievo alle mansioni superiori svolte dai dipendenti degli Enti locali rispetto ai livelli già attribuiti in base agli atti applicativi del DPR n.191/1979, dovendo l’Amministrazione tenere conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dal dipendente e prescindere dalle eventuali diverse mansioni, seppur svolte in virtù di incarichi formali, non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente rivestito dal dipendente (Cons. Stato, IV, 25.9.2002, n.4920; V, 12.10.1999, n. 1432). La richiamata disposizione, recante le norme di primo inquadramento del personale degli Enti locali, va dunque interpretata nel senso che il presupposto per la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali consiste nella valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun Ente e quello delle qualifiche stabilite dal citato DPR n.347.

L’inquadramento deve in sostanza avvenire ricercando e assegnando a ciascun impiegato la qualifica, tra quelle indicate dal DPR n.347, che descrive mansioni e profili professionali coincidenti e corrispondenti con le qualifiche e le mansioni possedute, prescindendo però dalle eventuali diverse mansioni svolte di fatto e anche dalle mansioni effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (Cons. Giust. Ammin., 13.10.1999, n.441; Cons. Stato, V, 5.5.1999, n.510; 1.4.1999, n. 353). Si tratta, in definitiva, di un’opera pressoché vincolata di comparazione e di verifica della corrispondenza tra mansioni inerenti alla qualifica posseduta e declaratoria dei nuovi profili professionali e, proprio in virtù del loro carattere vincolato, va riconosciuta l’infondatezza delle varie argomentazioni per come dedotte in sede di ricorso.

Ritenuta l’infondatezza delle spiegate censure, sulla base di tali premesse il ricorso deve essere rigettato.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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