T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 199 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente controversia verte sulla verifica della legittimità del decreto in data 19/10/1998, con il quale l’amministrazione statale per i Beni e le Attività Culturali (già per i Beni Culturali e Ambientali) ha annullato la concessione edilizia in sanatoria e la contestuale autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune di Bologna all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 7 della L. n. 1497 del 1939, relativamente alla realizzazione abusiva di un capanno sito in Bologna, via Roncrio n. 36. Al riguardo, l’interessato deduce motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 31 e dell’art. 33 della L. n. 47 del 1985, violazione dell’art. 7 L. n. 1497 del 1939; eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, perplessità illogicità e carenza di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione statale per i Beni e le Attività Culturali, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone, conseguentemente, la reiezione.

Alla camera di consiglio del 28/1/1999, la Sezione respingeva l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio osserva che è infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si ritengono violati gli artt. 31 e 33 della L. n. 47 del 1985.

Secondo il pressoché consolidato orientamento della giustizia amministrativa sulla questione (orientamento più volte condiviso dal Collegio), è del tutto irrilevante che l’abuso oggetto di condono edilizio sia stato realizzato prima o dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico sulla zona, dovendo l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, anche nel primo caso, sottoporre la concessione edilizia in sanatoria al nulla osta sotto il profilo paesaggistico della competente Soprintendenza (v. "ex multis" T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. II^, 21/5/2010 n.4915; 9/4/2010 n. 3274; 6/6/2008 n. 2383).

Parimenti infondato è anche il secondo motivo, basato sulla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, perché si ritiene insufficiente il rilievo della Soprintendenza in ordine alla ritenuta incongruità estetica del manufatto sanato rispetto alla zona oggetto di tutela in cui lo stesso è inserito. La dedotta censura non coglie nel segno, sia perché oggetto del sindacato della Soprintendenza è proprio la valutazione di compatibilità, anche sotto il profilo estetico, dell’intervento edilizio oggetto di sanatoria con il paesaggio circostante, in relazione al relativo vincolo imposto sulla zona, sia perché il provvedimento impugnato contiene un ulteriore, autonomo capo di motivazione, rilevante, a sua volta, il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale, in quanto non concretamente esplicativa delle ragioni sulla base delle quali il Comune ha valutato che l’intervento assentito in sanatoria fosse compatibile con il vincolo gravante sulla zona.

L’esame testuale dell’autorizzazione comunale non può che condurre il Collegio a condividere le considerazioni della Soprintendenza, contenendo essa unicamente la generica affermazione in ordine al fatto che la concessione edilizia in sanatoria assentita "…costituisce altresì autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della L. 29/6/1939 n. 1497 e dell’art. 1 della L. 08/08/85 n. 431". Né, al riguardo può soccorrere le argomentazioni del ricorrente il precedente parere favorevole reso dalla Commissione Edilizia Comunale (atto citato nel provvedimento impugnato), in quanto consistente nella mera, apodittica affermazione che "…le caratteristiche delle opere realizzate non risultino in contrasto con il vincolo paesaggistico imposto sull’area" (v. doc. n. 7 del ricorrente).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto (orientamento al quale la Sezione ha già in più occasioni aderito), l’annullamento ministeriale di un’autorizzazione paesaggistica può riguardare tutti i vizi di legittimità dell’atto, ivi compreso, pertanto, anche il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione; tanto più che è lo stesso art. 7 della L. n. 1497 del 1939 a richiedere espressamente che l’autorizzazione paesaggistica sia adeguatamente motivata sotto il profilo della effettiva compatibilità dell’intervento edilizio con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi oggetto di tutela (v. "ex multis" Cons. St., sez. VI, 4/11/2002 n. 6002; T.A.R. Emilia – Romagna: Bologna sez. II, 21/5/2010 n. 4915; 14/3/2008 n. 931; Parma 8/3/2006 n. 91; T.A.R. Piemonte, sez. I, 31/1/2003 n. 169).

Occorre inoltre osservare che l’accertamento della legittimità di tale motivo è comunque sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato, anche nell’ipotetico caso – nella specie, peraltro, assolutamente insussistente – di accertata illegittimità degli ulteriori capi di motivazione (v. T.A.R. Emilia – Romagna -BO- sez. II, 5/5/2010 n. 4245; 16/4/2010 n. 847).

Per le regioni sopra esposte, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di Euro. 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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