T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02-03-2011, n. 209 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso n. 850/2002, notificato l’8 luglio 2002 e depositato il 12 successivo, la signora M.M.T. impugna il provvedimento in epigrafe chiedendone l’annullamento.

In data 12 gennaio 2011 il difensore della ricorrente ha depositato per le opere per cui è causa il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Sezze in data 12 aprile 2007.

Può evincersi da tale deposito, la sopravvenuta carenza di una condizione del ricorso e cioè, nella specie, dell’interesse a ricorrere, questo consistente, per quanto occorre, nel vantaggio potenziale che potrebbe conseguire alla ricorrente in caso di esito favorevole del gravame; vantaggio evidentemente non più conseguibile nel caso in esame, stante l’avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Il che determina la improcedibilità del ricorso, in quanto la predetta condizione deve sussistere fino al momento della decisione.

Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di cui in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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