Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 07-03-2011, n. 8876 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 aprile 2010 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto – in composizione monocratica applicava a B.A., imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e considerata la diminuente per il rito. Il Tribunale inoltre ordinava la confisca del corpo di reato in sequestro.

B.A. era accusato di avere detenuto grammi 13,379 di sostanza stupefacente di tipo eroina e grammi 0,544 di sostanza stupefacente di tipo cocaina; sostanze che per qualità diverse e modalità di detenzione (occultamento all’interno di un calzino e all’interno di un marsupio, suddivisione in involucri), devono ritenersi destinate alla cessione a terzi e comunque non ad un uso esclusivamente personale.

Avverso la decisione del tribunale il B. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento limitatamente al punto in cui veniva disposta la confisca dei telefonini cellulari con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione

B.A. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 240 c.p.. Rilevava sul punto il ricorrente che, essendo stata riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la confisca dei due telefoni cellulari sequestratigli era facoltativa e poteva essere disposta soltanto ove ricorressero le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p.. Il Tribunale quindi avrebbe dovuto motivare in ordine al collegamento tra i sopra indicati telefoni cellulari e il reato contestato, mentre invece nulla aveva detto la sentenza impugnata con riferimento alla relazione tra l’attività criminosa ed il bene. Il ricorso è fondato.

Tanto premesso si osserva che, con la sentenza impugnata, al ricorrente è stata riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In tal caso la confisca dei due telefoni cellulari in sequestro può essere disposta soltanto ove ricorrano le condizioni generali di cui all’art. 240 c.p.. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde (cfr. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 10372 del 27.09.1995, Rv. 202271).

La sentenza impugnata,invece, dispone la confisca del corpo di reato in sequestro, senza fare specifico riferimento ai due telefoni cellulari che, quindi, si deve ritenere consideri, ai sensi dell’art. 240 c.p., provento del reato, senza indicare peraltro, come avrebbe dovuto, le ragioni per cui siffatti beni sono stati ritenuti provento ovvero prezzo del reato.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno limitatamente al punto concernente la confisca dei due telefoni cellulari in giudiziale sequestro.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca dei due cellulari in giudiziale sequestro con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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