T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-03-2011, n. 1937 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il messaggio prot. n.MDGMILI/3/2/0499869 del 17 novembre 2010, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha comunicato all’odierno ricorrente l’esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto dirigenziale del 21 novembre 2008 e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

In particolare, il ricorrente ha contestato: – che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato (disponendo l’esclusione del ricorrente ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 4, del bando di concorso) in carenza di potere successivamente alla conclusione del concorso, all’approvazione della graduatoria e all’avvio all’arruolamento (si cita, al riguardo, il precedente TAR Lazio, sez. I Ter, sentenza n. 11871/2010; cfr. anche CdS n. 472/1991); – la violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/1990; – la violazione del principio di affidamento; – l’illegittimità del bando per incostituzionalità dell’art. 16 della l.n. 226/2004 (per contrasto con gli artt. 3, 4 e 79 Cost.) richiamato nel bando, in quanto è irragionevole impedire la partecipazione al concorso ai VFB e ai VFA, consentendola solo ai VFP.

Con nota in data 21.1.2011 l’Amministrazione ha osservato che: – il ricorrente è stato escluso in quanto VFA e non VFP come richiesto dal bando di concorso richiamando l’art. 16 l.n. 226/2004; – il provvedimento impugnato è atto vincolato (ex art. 2, comma 4, del bando di concorso) e, quindi, non assume rilievo il fatto che sia stato adottato dopo l’approvazione della graduatoria.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato in quanto il ricorrente, dopo l’inserimento in graduatoria definitiva quale vincitore del concorso (al posto n. 929, essendo stato elevati i posti a 1078), ha iniziato a frequentare il corso di formazione e solo successivamente è stato escluso dal concorso. Al riguardo, va considerato che una volta predisposta la graduatoria definitiva ed avviati i vincitori al relativo corso di formazione l’Amministrazione ha consumato il potere di provvedere in relazione alla procedura concorsuale finalizzata alla selezione dei vincitori. Dunque, essendosi ormai chiuso il procedimento concorsuale, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare un apposito procedimento di autotutela per evitare l’immissione in servizio dell’interessato, preceduto anche dalle relative garanzie partecipative.

Pertanto, l’esclusione dal concorso del ricorrente, inserito in graduatoria tra i vincitori e già avviato al corso di formazione, deve ritenersi illegittima.

Per le dette ragioni, il ricorso si appalesa fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

– compensa le spese di lite tra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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