Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8949 ebbrezza patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso immediato per cassazione contro la sentenza del 1 febbraio 2010, emessa dal Tribunale di Sondrio su accordo delle parti, con cui è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione nei confronti di B.P., per una serie di reati, tra cui quello di guida in stato di ebrezza, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 1 e 2, lett. b) per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 riconosce espressamente alla sospensione della patente di guida natura di sanzione amministrativa.

Pertanto, all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, D.Lgs. cit., consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e tale sanzione deve essere applicata anche nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all’art. 444 c.p.p., perchè resiste al divieto di cui all’art. 445 c.p.p. che concerne esclusivamente le pene accessorie (Sez. 4, 6 ottobre 2010, n. 41080, PG v. Losacco; Sez. 6, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;

Sez. 4, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi; Sez. 4, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi; Sez. 4, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci; Sez. 6, 29 settembre 1997, Cardaropoli).

La sentenza deve essere quindi annullata, limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Sondrio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Sondrio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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