T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-03-2011, n. 1933

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

M.A.M. si è trasferito in Italia nel 1975, all’età di 18 anni, per compiere i propri studi universitari. Si è iscritto alla facoltà di architettura presso l’Università "La Sapienza" di Roma nel 1976 ed ha conseguito la laurea in architettura. Poi, ha intrapreso la professione di artigiano. Nel 1991 ha costituito, insieme ad un collega, la società in nome collettivo "E.V. di M. e P. snc" con l’intento di importare in Italia e commercializzare le tecniche iraniane per la colorazione e la lavorazione del vetro. Sin da tale momento il ricorrente si preoccupato di regolarizzare la propria situazione fiscale e contributiva versando i contribuiti INPS e pagando le tasse derivanti dall’attività commerciale svolta. Nel 1999, il M. e la sig.ra De Cataldo (subentrata nella quota di proprietà del sig. P.), hanno deciso di acquistare i locali siti in Roma alla via Cluniacensi nn. 29/31, condotti in locazione dalla citata Società dal 1991, ove è impiantato il laboratorio artigianale. A tal fine, i soci hanno contratto un mutuo decennale per un importo complessivo 120 milioni di lire con l’Istituto Bancario S.P.D.T.I. spa. Anche la sorella del sig. M.A.M., sig.ra M.A.M., vive in Italia da svariati anni ed ha chiesto ed ottenuto la cittadinanza Italiana.

Il 21 febbraio 2000, il ricorrente ha proposto l’istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91. Il 12 dicembre 2002 l’interessato è stato convocato dalla Prefettura di Roma per fornire delucidazioni in merito al proprio reddito e, in tale occasione, ha redatto una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale ha indicato il proprio reddito imponibile per l’anno 2000, in lire 8.616.000, e per l’anno 2001, in euro 6.578,00.

Il 20 aprile 2005, a distanza di oltre 5 anni dalla presentazione dell’istanza di concessione di cittadinanza, il M. ha ricevuto il decreto di rigetto.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunta dall’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 10 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Collegio rileva che con nota in data 13 gennaio 2011 il ricorrente (che ha sottoscritto la nota unitamente al proprio difensore) ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso. Tale volontà è stata confermata dal difensore del ricorrente nel corso dell’udienza del 10 febbraio 2011.

Preso atto di ciò, il Collegio ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, c.p.a..

Sussistono giustificati motivi – legato alla particolarità della vicenda – per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *