Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8948 Chiusura ed avviso di chiusura delle indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el consigliere dott. Giorgio Fidelbo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’udienza dibattimentale del 12 marzo 2010 il Tribunale di Savona, su eccezione dell’avvocato Paolo Brin, difensore di B. V. che era stato dichiarato contumace, rilevava la nullità del decreto di irreperibilità, emesso per la notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., per non essere state effettuate le necessarie ricerche dell’imputato anche nel luogo di lavoro, nullità che il giudice riteneva trasmessa anche agli atti successivi, quali il decreto di fissazione dell’udienza preliminare e quello di rinvio a giudizio, per cui disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Contro questo provvedimento l’avvocato Valtero Moreno, anch’esso difensore dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione denunciandone l’abnormità, in quanto la trasmissione degli atti al pubblico ministero anzichè al giudice dell’udienza preliminare, avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Il ricorso è inammissibile.

Correttamente il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Infatti, qualora la notifica del decreto di citazione a giudizio sia nulla perchè effettuata in violazione delle procedure previste dal rito degli irreperibili, come nel caso in esame, è legittimo che il tribunale disponga la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero perchè dia luogo all’adempimento precedentemente omesso (Sez. 2, 3 maggio 2006, n. 17999, P.M. in proc. Arnesano).

All’inamissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1,000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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