Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8947 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sigliere dott. Giorgio Fidelbo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A., in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione contro l’ordinanza del 28 gennaio 2010 con cui il G.i.p. del Tribunale di Macerata ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di P.R., indagato dei reati di cui agli artt. 323, 368 e 479 c.p., ed eccepisce la nullità della notifica dell’udienza camerale, fissata a seguito della opposizione alla richiesta di archiviazione.

In particolare, il ricorrente lamenta che del giorno dell’udienza sarebbe stata data notifica al solo difensore di fiducia, mentre a lui non sarebbe stato dato alcun avviso, nonostante avesse espressamente eletto domicilio presso il proprio studio professionale.

Inoltre, censura nel merito l’archiviazione.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha stabilito che la notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell’art. 33 disp. att. c.p.p., anche nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio (Sez. 6, 10 luglio 2009, n. 30743, Donati).

Peraltro, nella specie all’udienza camerale ha partecipato il difensore della persona offesa, senza eccepire nulla in ordine a difetti di notifica, sicchè l’eccezione deve ritenersi tardivamente proposta, trattandosi di una nullità a regime intermedio da intendersi sanata qualora non sia dedotta dal difensore presente all’udienza.

Per quanto concerne le censure riguardanti il merito della disposta archiviazione sono da considerare inammissibili, non potendo essere fatte falere in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve esser rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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