Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8946 Provvedimento abnorme

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sigliere dott. Giorgio Fidelbo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con provvedimento del 12 marzo 2010 il G.i.p. del Tribunale di Nola rigettava la richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Z.G., imputato del reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, assumendo che la pena proposta, pari al pagamento di Euro 7.510,00 di multa, a seguito della conversione dell’originaria pena detentiva, non appariva congrua, non solo perchè in contrasto con la funzione premiale e deflativa del procedimento per decreto, ma anche in quanto l’elevato valore della somma indicata faceva presumere che il condannato non avrebbe adempiuto al pagamento;

che contro questo provvedimento il pubblico ministero ricorreva per cassazione denunciandone l’abnormità, in quanto reso al di fuori dello schema ordinamentale che regolamenta i poteri del giudice e i diritti dell’imputato, avendo in maniera apodittica impedito la trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria, contro lo stesso interesse dell’imputato.

Ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Corte è abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, nonchè quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603) e che, in ogni caso, l’abnormità dell’atto deve determinare una stasi del processo, con impossibilità di proseguirlo (Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 12822, Marcarono; Sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella);

che nel caso in esame non ricorre alcuna di queste caratteristiche, dal momento che l’art. 459 c.p.p., comma 3 prevede espressamente che il G.i.p. possa non accogliere la richiesta di decreto penale, restituendo gli atti al Pubblico Ministero;

che, pertanto, il provvedimento impugnato non può qualificarsi abnorme, nè dal punto di vista strutturale, nè da quello funzionale;

Considerato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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