T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-03-2011, n. 1930 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Con DPCM del 31/10/1997 (in GU 6 novembre 1997 n. 259) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nel

territorio della Provincia di Rieti colpito dagli eventi Sismici iniziati il 26

settembre 1997. Con successiva Ordinanza Ministeriale del 30 gennaio 1998 n. 2741 (in GU 6 febbraio 1998 n. 30) il Ministero dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ha nominato il Presidente della Regione Lazio quale Commissario delegato a provvedere agli interventi urgenti, autorizzandolo a nominare, per l’espletamento dell’incarico, un Sub Commissario (articolo 1, comma 4, dell’ordinanza). Il Presidente della Regione Lazio con decreto n. 119 del 4 febbraio 1998 ha nominato quale Sub Commissario il Presidente della Provincia di Rieti nella persona del Dott. Giosuè Calabrese, e con decreto n. 752 del 22 novembre 2000, integrato ed in parte modificato dal decreto n. 761 del 27 novembre 2000, ha revocato il precedente decreto n. 119 ed ha contestualmente nominato quale nuovo Sub Commissario l’Assessore regionale Prof. L.C..

La Regione Lazio ed il Sub Commissario al sisma del 1997, il 10/7/2001 hanno bandito la gara pubblica per l’aggiudicazione dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo Baronale "Orsini Naro Patrizi" in Mompeo (Rieti), per l’importo di Lire 890.378.221.

Alla gara sono state ammessi a partecipare i concorrenti che, nel caso non fossero stati in possesso dell’attestato SOA al tempo della presentazione dell’offerta (come la Società ricorrente) avessero posseduto almeno i requisiti tecnici previsti dall’articolo 31 del DPR n. 34 del 2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2. Il disciplinare di gara consentiva la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 31.

La Società C.C. presentava domanda di partecipazione alla gara e produceva la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso del requisito previsto dall’articolo 31 del DPR n. 34 del 2000.

Nella seduta del 3 settembre 2001 (verbale di gara n. 1) la Commissione giudicatrice procedeva alla presa d’atto delle offerte presentate, alla verifica della loro ammissibilità ed alla verifica della rego1arità della documentazione presentata a corredo dell’offerta. La ricorrente veniva ammessa con riserva di verificare il possesso della capacità economica e finanziaria di cui al punto n. 8 del disciplinare di gara.

Nella seduta del 19 settembre 2001 (verbale di gara n. 2) la Commissione giudicatrice considerava la ricorrente definitivamente ammessa a partecipare alla gara e le aggiudicava provvisoriamente l’appalto, procedendo autonomamente e con esito positivo alla verifica del possesso del requisito tecnico. Al riguardo, si osservava che il possesso dello speciale requisito concernente la capacità tecnica della società C. emergeva della circostanza che la Società aggiudicataria era già risultata vincitrice di precedenti gare bandite dalla medesima Autorità per lavori della medesima categoria e, quindi, si poteva fare riferimento alla documentazione presentata e positivamente scrutinata in occasione delle precedenti gare.

I lavori venivano così consegnati in via d’urgenza alla Società ricorrente (come da verbale di consegna del 10 ottobre 2001).

Successivamente, la ricorrente ha appreso che con atto assunto nella seduta del 5 novembre 2001 la Commissione giudicatrice, premettendo che

a seguito di un esposto si era resa necessaria una più accurata verifica della capacità tecnica della Società C., aveva sospeso il procedimento di

gara e l’aggiudicazione dell’appalto. Con telegramma del 30 novembre 2001 la direzione dei lavori diffidava la Società a sospendere i lavori.

Con nota prot. n. 179 del 29 gennaio 2002 il Sub Commissario ha chiesto un parere all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici al fine di chiarire se la Società C. fosse in possesso del requisito richiesto per conseguire la definitiva aggiudicazione dell’appalto.

Con lettera recapitata in data 7 febbraio 2002 agli uffici del Sub Commissario, la Società ricorrente chiedeva la stipulazione del contratto d’appalto e produceva copiosa documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici e organizzativi per la qualificazione.

Su richiesta del Sub Commissario, in data 12 marzo 2002 l’Avv. Francesco Piselli del Foro di Rieti ha reso un parere legale rilevando che: la Società C.C. di C.U. & C. aveva allegato alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito previsto dall’art. 31 del DPR n. 34 del 2000; in sede di verifica aveva fatto riferimento agli otto certificati in precedenza presentati per la gara relativa alla Chiesa di Madonna del Passo; ma nessuno di tali certificati era idoneo a dimostrare il possesso del requisito tecnico.

Con deliberazione n. 123 resa nell’adunanza del 29/4/2002 l’Autorità per la vigilanza sui lavori Pubblici, a seguito dell’esposto presentato da un

concorrente, ha ritenuto che, al fine di valutare il requisito tecnico della ricorrente in relazione alla procedura di gara indicata, non potesse tenersi conto dei lavori in corso d’esecuzione commissionati dalla medesima stazione appa1tane e relativi alla Chiesa S. Giovanni Apostolo Evangelista di Monteleone Sabino perché la certificazione di tali lavori, redatta dopo l’espletamento della gara, non avrebbe potuto essere valutata (per tale ragione).

Nella seduta del 17 maggio 2002 (verbale di gara n. 5) la Commissione giudicatrice ha preso atto del parere legale dell’Avv. Francesco Piselli reso in data 12 marzo 2002 e del parere reso dall’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, ed ha escluso la Società ricorrente "per mancanza del possesso dei requisiti previsti dalla legge", provvedendo a rinnovare gli atti e ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto all’impresa F.G.W. & C. Sas.

Il Sub Commissario con determinazione n. 80 del 20 maggio 2002 ha definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori all’impresa F.G.W. & C. Sas, con nota del 6 giugno 2002 ha dato comunicazione alla Società ricorrente degli estremi del provvedimento di esclusione dalla gara, e con nota prot. n. 1835 del 2 luglio 2002 ha invitato la ricorrente a rimuovere entro dieci giorni i punteggi che erano stati installati a seguito della precedente consegna dei lavori in via urgente.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la C.C. di C.U. & C. S.a.s. ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

La Regione Lazio ed il Sub Commissario al Sisma del 1997 si sono costituiti in giudizio affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La parte controinteressata, invece, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza del 24/7/2002 n. 4334 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

Con ordinanza del 24/9/2002 n. 3764 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la citata ordinanza n. 4334/2002.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Avverso i provvedimenti impugnati la C.C. di C.U. & C. S.a.s. ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

a. Violazione dei principi in materia di autotutela decisoria e del relativo procedimento amministrativo. Eccesso di potere nella forma della mancata ponderazione degli interessi rilevanti, nella forma dell’istruttoria inadeguata e nella forma della violazione del diritto al contraddittorio: – la Commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente dalla gara d’appalto adottando un atto di implicita autotutela decisoria senza, tuttavia, seguire le regole che disciplinano tale potere amministrativo ed il relativo procedimento, omettendo di instaurare il contraddittorio con l’Impresa interessata, di istruire adeguatamente il procedimento e valutare l’interesse pubblico all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della Società, di considerare l’affidamento ingenerato nella Società C. a seguito dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in suo favore e nella consegna dei lavori in via di urgenza, di ponderare gli interessi coinvolti nel procedimento e di motivare le scelte adottate, di applicare correttamente l’art. 10, comma 1quater, della legge n. 109/1994;

b. Difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art, 3 l.n. 241/1990: – l’Amministrazione ha escluso la ricorrente dalla gara limitandosi ad affermare che la Società C. era sprovvista dei requisiti previsti dalla legge; – tale motivazione è del tutto insufficiente e non può ritenersi integrata per relationem alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, posto che con deliberazione n. 123/2002 l’Autorità si è limitata ad affermare che per l’accertamento del possesso del requisito tecnico non era consentita la valutazione dei lavori commissionati dal Sub Commissario ed appaltati all’impresa C., aventi ad oggetto la Chiesa S. Giovanni Apostolo Evangelista di Monteleone Sabino;

c. Eccesso di istruttoria nella forma del travisamento del fatto, della carenza del presupposto, dell’istruttoria inadeguata e del difetto del contraddittorio. Violazione dei principi in materia di certificazione e dei principi in materia di introduzione e prova dei fatti nel procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 18 l.n. 241/1990. Violazione del bando di gara: – il requisito speciale rilevante per poter partecipare alla gara e per poter avere titolo alla stipulazione del contratto d’appalto era, nella specie (ai sensi dell’articolo 31 del DPR n. 34 del 2000) solamente quello di avere eseguito prima della procedura di gara un determinato ammontare di lavori della medesima specie; – ove in sede di verifica del possesso del requisito tecnico si fosse resa necessaria la prova di tale requisito, la dimostrazione del requisito avrebbe potuto essere data con strumenti probatori e certificati sopravvenuti, purché attestanti fatti, qualità e requisiti pregressi; – non deve confondersi il fatto da dimostrare con lo strumento probatorio; – alla stregua del bando di gara, il possesso del requisito tecnico doveva essere attestato dal concorrente mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445 del 2000 e, quindi, l’attestazione del possesso del requisito deve ritenersi riferibile al momento del rilascio di detta dichiarazione sostitutiva la cui fedeltà e veridicità è stata confermata dai sopravvenuti certificati ed attestati; – in generale, è sbagliato affermare che l’attestazione della Soprintendenza, qualora i lavori riguardino beni sottoposti a speciale tutela, non potrebbe sopravvenire nel corso del procedimento di gara, in quanto l’attestato ha efficacia ricognitiva e non natura di accertamento costitutivo; – del resto, la circolare in data 22/6/2000 del Ministero del lavori pubblici stabilisce che per la qualificazione è sufficiente che il concorrente dimostri di aver tempestivamente inviato la richiesta del visto della Soprintendenza; – in particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere positivamente in considerazione i lavori ed i relativi certificati indicati dalla Società C. nella nota consegnata al Sub Commissario il 7/2/2002 (lavori nella categoria OG2 relativi alla manutenzione straordinaria del Palazzo D’Antoni per Lire 130.000.000, come da certificato rilasciato in data 23 aprile 2001 e vistato, senza data, dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio; lavori nella categoria OG2 relativi al restauro della volta della porta storica medievale di S. Giovanni Reatino per Lire 8.000.000, come da certificato rilasciato in data 17 maggio 2000 e vistato dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio in data 2 gennaio 2002; lavori nella categoria OG2 ultimati in data 28 aprile 2001 e relativi alla ristrutturazione e miglioramento sismico della Chiesa Madonna del Passo a Vazia di Rieti per Lire 234.545.453, come da certificato rilasciato in data 3 ottobre 2001 e vistato dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio in data 7 dicembre 2001; lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso la sede del Comune di Antrodoco, ultimati in data 31/12/1999, eseguiti per l’importo di Lire 42.813.045, come risultanti da certificato rilasciato senza data dal Sindaco del Comune di Antrodoco; lavori di restauro presso la Casa comunale di Antrodoco, ultimati in data 31/12/1999, eseguiti per l’importo di Lire 30.000.000, come risultanti dal certificato rilasciato senza data dal Sindaco del Comune di Antrodoco; lavori di somma urgenza presso la Rocca civica della frazione di Moggio Reatino, ultimati in data 25/11/1998, eseguiti per l’ammontare di Euro 7.230,39, come da certificati rilasciati in data 17 maggio 2000; lavori per l’allestimento del 1° lotto del Museo Civico delle arti e delle tradizioni popolari di Micigliano, ultimati in data 14/2/1996, eseguiti per l’ammontare di euro 16.245,80, come risultanti da certificato del 4 ottobre 2001; lavori per l’allestimento del 2° lotto del Museo Civico delle arti e delle tradizioni popolari di Micigliano, ultimati in data 14/2/1996, eseguiti per l’ammontare di euro 9.474,02, come risultanti da certificato del 4 ottobre 2001).

2. La Regione Lazio ed il Sub Commissario Sisma 1997 si sono difesi in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla Società ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure avanzate dalla ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

3.1. Anzitutto, vanno respinte le censure aventi ad oggetto la presunta violazione dei principi e delle regole che disciplinano il potere di autotutela dell’Amministrazione (sopra indicate al punto sub 1.a).

Nella fattispecie, infatti, la Stazione appaltante, dopo aver aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla C.C. di C.U. & C. S.a.s., ha escluso tale Società dalla gara ritenendola priva dei requisiti richiesti per l’affidamento, così, evitando di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in suo favore ed implicatemene annullando d’ufficio la precedente aggiudicazione provvisoria.

Al riguardo, va considerato che l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l’appalto risulta cristallizzata soltanto con l’aggiudicazione definitiva; pertanto,versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela (Consiglio Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7460).

Più in generale, poiché l’aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico ha natura di atto endoprocedimentale, con effetti ancora instabili e del tutto interinali, e in relazione al quale non si forma alcuna posizione "consolidata" dell’impresa concorrente, l’Amministrazione procedente, in sede di autotutela, ha il potere di annullare l’aggiudicazione provvisoria anche in via implicita e senza obbligo di fare riferimento, in sede di motivazione, ad uno specifico interesse pubblico giustificativo del sacrificio del privato aggiudicatario provvisorio (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 11 novembre 2010, n. 2582).

In sostanza, l’aggiudicazione provvisoria è inidonea a generare nella ditta provvisoriamente aggiudicataria una posizione consolidata di vantaggio, con la conseguenza che sull’Amministrazione che intende esercitare il potere di autotutela rispetto all’aggiudicazione provvisoria incombe un onere di motivazione fortemente attenuato, circa le ragioni di interesse pubblico che lo hanno determinato, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l’indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali si ritiene di non procedere all’aggiudicazione (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14 settembre 2010, n. 3459).

3.2. Quanto appena rilevato consente di ritenere infondate anche le censure sopra indicate al punto sub 1.b) relative a presunti difetti motivazionali della determinazione amministrativa contestata.

Al riguardo, peraltro, va osservato che dal verbale n. 5 del 17 maggio 2002 emergono chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto la Stazione appaltante ad escludere la Società ricorrente dalla gara.

Infatti, da tale atto emerge che la Stazione appaltante, dopo aver richiamato i precedenti verbali e descritto l’iter della procedura ad evidenza pubblica, ha motivato le proprie determinazioni per relationem, richiamando il parere reso dall’Avv. Francesco Piselli 12 marzo 2002 e la deliberazione n. 123 del 29 aprile 2002 dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, per sostenere che la C.C. di C.U. & C. S.a.s. non era in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento, precisando che i due atti richiamati avrebbero dovuto essere intesi come parte integrante del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara.

3.3. Si tratta, quindi, di comprendere se i certificati e le attestazioni cui in sede di gara si è fatto riferimento per sostenere che la Società C. era in possesso dei requisiti richiesti possono essere o meno considerati idonei a tal fine, ovvero se, come sostenuto dalla Stazione appaltante, tali atti non consentono di giungere alla conclusione auspicata dalla parte ricorrente.

Il Collegio ritiene di non poter censurare l’operato della Commissione giudicatrice e, quindi, di non poter affermare l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente per le ragioni di seguito indicate.

L’appalto in questione aveva ad oggetto lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo Baronale "Orsini Naro Patrizi" a Mompeo (Rieti), per l’importo di Lire 890.378.221 (pari a euro 460.1000,00) – categoria prevalente OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali).

E’ pacifico in causa che la lex specialis di gara prevedesse l’ammissione alla procedura ad evidenza pubblica per le imprese che – seppure prive dell’attestato SOA (come la Società C.) al momento della presentazione dell’offerta – possedessero i requisiti tecnici previsti dall’articolo 31 del DPR n. 34 del 2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2.

L’art. 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (recante il Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), in relazione agli appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, stabilisce che "1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) cifra d’affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare; b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percentuale è fissata al 40%; c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà. 2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).".

La Commissione di gara, in un primo momento, ha ritenuto la Società C. in possesso dei requisiti tecnici in quanto la Società era già risultata vincitrice di precedenti gare bandite dalla medesima Amministrazione per lavori della medesima categoria e, quindi, si poteva fare riferimento alla documentazione già presentata e positivamente scrutinata in occasione delle precedenti gare.

In un secondo momento, però, la medesima Commissione di gara ha correttamente escluso la Società ricorrente sulla base degli approfondimenti esposti nella deliberazione n. 123 del 29 aprile 2002 dell’Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici e nel parere dell’Avv. Francesco Piselli in data 12 marzo 2002 (cui si era rivolto il Sub Commissario) in quanto:

– ai fini della dimostrazione del possesso del requisito tecnico richiesto non sarebbe stato possibile tenere conto dei lavori, in corso d’esecuzione, commissionati dalla medesima Stazione appaltane e relativi alla Chiesa S. Giovanni Apostolo Evangelista di Monteleone Sabino, perché la certificazione di tali lavori, redatta dopo l’espletamento della gara, non avrebbe potuto essere (per tale ragione) valutata, anche a prescindere dal visto della Soprintendenza, e dei lavori oggetto degli otto certificati in precedenza presentati dalla medesima Società per la gara relativa alla Chiesa di Madonna del Passo;

– risulta privo di data e, quindi, inattendibile ai fini della verifica del possesso dei requisiti tecnici della Società ricorrente, l’attestato della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio inerente ai lavori nella categoria OG2 relativi alla manutenzione straordinaria del Palazzo D’Antoni per Lire 130.000.000, come da certificato rilasciato in data 23 aprile 2001;

– l’attestato della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio relativo ai lavori nella categoria OG2 inerenti al restauro della volta della porta storica medievale di S. Giovanni Reatino per Lire 8.000.000, come da certificato rilasciato in data 17 maggio 2000, è stato vistato solo in data 2 gennaio 2002 e, quindi, successivamente al momento della verifica del possesso dei requisiti;

– è stato emesso dopo la presentazione dell’offerta il certificato attestante l’esecuzione dei lavori nella categoria OG2 ultimati in data 28 aprile 2001 e relativi alla ristrutturazione e miglioramento sismico della Chiesa Madonna del Passo a Vazia di Rieti per Lire 234.545.453, rilasciato in data 3 ottobre 2001 e vistato dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio in data 7 dicembre 2001;

– sono privi di data e sforniti dell’attestazione della competente Soprintendenza i certificati rilasciati dal Sindaco del Comune di Antrodoco relativi ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso la sede del Comune di Antrodoco, ultimati in data 31/12/1999, eseguiti per l’importo di Lire 42.8l3.045 e ai lavori di restauro presso la Casa comunale di Antrodoco, ultimati in data 31/12/1999, eseguiti per l’importo di Lire 30.000.000;

– sono privi dell’attestazione della Soprintendenza dei beni culturali ed architettonici del Lazio i lavori di somma urgenza presso la Rocca civica della frazione dì Moggio Reatino (di ammontare pari a Euro 7.230,39), i lavori per l’allestimento del 1° lotto del Museo Civico delle arti e delle tradizioni popolari di Micigliano (di ammontare pari a euro 16.245,80) ed i lavori per l’allestimento del 2° lotto del Museo Civico delle arti e delle tradizioni popolari di Micigliano (di ammontare pari a euro 9.474,02).

Pertanto, correttamente la Stazione appaltante nella seduta del 17 maggio 2002 ha escluso dalla gara la ricorrente (cfr. verbale di gara n. 5).

4. All’infondatezza della domanda di annullamento degli atti impugnati consegue il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dalla Società ricorrente.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Lazio e del Sub Commissario al sisma del 1997, o suo avente causa, che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro ciascuno, compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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