Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.S., tramite il suo difensore di fiducia, ricorre contro la sentenza del 4 novembre 2009 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la condanna a due anni di reclusione inflittagli dal Tribunale di Teramo, in data 25 gennaio 2006, per il reato di calunnia, e deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto a seguito di prescrizione, che si sarebbe verificata il 26 maggio 2006, prima del giudizio di secondo grado.

Il ricorso è fondato.

Nella specie trovano applicazione i nuovi termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005, che per il reato di calunnia prevedono il periodo massimo di sette anni e sei mesi. Per cui, essendo il reato contestato commesso in data (OMISSIS) il termine massimo risultava già decorso il 26.5.2006, a cui però vanno aggiunti due mesi e due giorni di sospensione del termine, sicchè deve ritenersi che il reato si sia estinto per intervenuta prescrizione in data 28.7.2006, in ogni caso ancor prima della sentenza di appello.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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