T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 1926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il ricorrente ha impugnato gli atti ed il provvedimento con i quali è stato giudicato non idoneo (per "immunoallergopatia persistente") al concorso per l’ammissione di 400Allievi Marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza;

– che con ordinanza n.1925 del 17.12.2010 questo TAR ha disposto una verificazione in contraddittorio volta ad accertare, mediante rinnovamento dell’esame medicosanitario già effettuato dall’Amministrazione, se il ricorrente sia effettivamente affetto dalla patologia riscontrata e dunque inidoneo a partecipare al corso ed al successivo eventuale arruolamento nella Guardia di Finanza;;

– che tale accertamento, espletato da un Commissione medica operante presso il Policlinico Militare di Roma, ha dato esito favorevole al ricorrente;

ESAMINATI i motivi di ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO che il ricorrente lamenta eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di motivazione deducendo di essere stato erroneamente considerato inidoneo e di aver titolo per essere ammesso al concorso per cui è causa;

RITENUTO che la doglianza si appalesa fondata in quanto le risultanze della verificazione disposta da questo TAR hanno acclarato che il ricorrente è idoneo;

RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive Euro.1.000, oltre I.V.A. e C.P.A.;
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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