T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 1925 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il ricorso in esame il Sig. D.G. impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Amministrazione lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza, avendolo ritenuto attitudinalmente "non idoneo";

– che l’Amministrazione ha motivato il giudizio di inidoneità attitudinale in quanto – si riporta testualmente – "attraverso le risposte date agli stimoli ricevuti nei colloqui con i periti selettori ed il consulente psicologo", il ricorrente "non ha dimostrato di possedere le attitudini e le capacità previste dal riferimento del ruolo a concorso";

– che con unico articolato mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione, deducendo che la motivazione del provvedimento si risolve in un’affermazione petitoria e meramente apodittica dalla quale non si comprende quali siano le effettive e concrete ragioni di fatto e l’iter logicogiuridico che hanno condotto al giudizio di inidoneità;

ritenuto che la doglianza sia fondata e che per essa il ricorso sia meritevole d accoglimento;

ritenuto, infatti, che dall’affermazione posta a supporto della valutazione, non è dato comprendere quali siano le effettive e concrete ragioni che hanno condotto al giudizio negativo; e che pertanto la predetta affermazione non è idonea ad esplicare alcunché risolvendosi in una mera petizione di principio;

viste le sentenze n.1455 del 2008 e n.1962 del 2010, emesse dalla II^ Sezione di questo TAR del Lazio in precedente analogo e richiamate per intero le argomentazioni e motivazioni in essa espresse;

ritenuto, in particolare, che "… la non idoneità ad un impiego pubblico, sebbene particolarmente atteggiato quale quello relativo al servizio da prestarsi nell’ambito di una Forza Armata, se asserita esclusivamente per ragioni di ordine psicologico, evidenzia un onere motivazionale particolarmente rigoroso", e che "il giudizio di non idoneità al servizio per motivi psicologici non può essere affidato esclusivamente ai risultati di un test o di brevi colloqui, che non consentono un adeguato apprezzamento di una personalità e che rischiano di fondare conclusioni non sufficientemente ponderate sulla personalità dell’individuo";

ritenuto, in definitiva, che il ricorso meriti accoglimento e che il provvedimento vada annullato per difetto di motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da motivare sulla scorta di criteri obiettivi e predeterminati; e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.2000,00.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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