T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-03-2011, n. 1952 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che la società ricorrente ha proposto ricorso contro il silenziorifiuto serbato dal Comune intimato in ordine alla propria domanda di permesso di costruire due capannoni artigianali e commerciali, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad edificare;

– Che la medesima ricorrente premette di essere proprietaria di un terreno nel Comune di Lariano con originaria destinazione piccola industria per 9/15 e agricola per i residui 6/15 e, mantenuta nel nuovo PRG orginariamente adottato (Variante, in zona D – sottozona DI con indice di edificabilità di 0,30 mc/mq) ma poi modificata d’ufficio, dal Comitato Tecnico Regionale, in zona agricola ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 6.8.1967 n.765 e dell’art.27 della legge Regionale n.24 del 6.7.1998; detta nuova destinazione è stata così recepita dal Comune di Lariano con la delibera n.11 del 21.2.2005 e dalla Regione Lazio con la delibera n.512 del 28.4.2005.

– Che il silenzio impugnato, dunque, avrebbe consentito il perfezionamento del nuovo strumento urbanistico, lesivo delle proprie aspettative, che viene altresì impugnato con separato ricorso per la parte in cui ha previsto una destinazione agricola per tutto il lotto quando invece il deliberato del CRT aveva richiesto il ripristino delle sole aree agricole già previste dal PdF, mentre le tavole grafiche rimesse dalla Regione Lazio prevedono ancora una destinazione residenziale anziché agricola come invece indicato dal CRT;

– Che il Comune resistente, costituitasi in giudizio, controdeduce la piena legittimità del proprio operato, osservando, da un lato, la sopravvenuta carenza d’interesse a seguito della proposizione del nuovo ricorso, e, dall’altro, la impossibilità per la ricorrente di procedere comunque all’intervento progettato, a causa della serie di vincoli, anche di inedificabilità assoluta (inclusi quello cimiteriale, di viabilità e di rispetto dei pozzi), gravanti sull’area d’interesse;

– Che il Collegio, in successive camere di consiglio, ha ritenuto di definire i due ricorsi – pur opportunamente discussi congiuntamente – separatamente, senza previa riunione, afferendo a due utilità sostanziali diverse azionate giudiziariamente dalla società ricorrente, solo indirettamente connesse, e cioè l’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare il richiesto titolo edilizio – a prescindere dalla successiva variazione del PRG – con il primo ricorso proposto, qui in esame, nonchè l’accertamento della maggiore capacità edificatoria della propria area -a prescindere dalla precedente domanda di permesso di costruire – con il secondo ricorso proposto;

– Che, nel merito, il ricorso non può comunque essere accolto, non risultando una illegittima inerzia del Comune, in disparte la considerazione che la natura e la localizzazione dei vincoli allegati in atti dall’Amministrazione (e, secondo quanto consta, ben noti anche alla ricorrente) avrebbe in ogni caso precluso l’accoglimento della domanda sul progetto così come presentato e localizzato dalla ricorrente medesima, potendosi così dubitare della stessa legittimazione e dello stesso interesse ad agire in giudizio;

– Che, in particolare, il Comune di Lariano con nota prot. n.4581 del 20.4.2005 risulta aver comunicato alla ricorrente che, ad un esame del progetto da parte del responsabile del procedimento, in data 6.4.2005 era stato adottato un provvedimento di sospensione con rinvio della determinazione finale perché la pratica edilizia era mancante, tra l’altro, del nulla osta igienico sanitario, della relazione tecnica e delle opere di urbanizzazione primarie.

– Che la ricorrente ha ritenuto anche tale sospensione illegittima perché i documenti integrativi erano stati richiesti dopo i quindici giorni previsti al comma 5 dell’art.20 del DPR n.380/01 ed inoltre non era stato emesso un provvedimento finale sulla domanda nel termine massimo di settantacinque giorni stabilito dal combinato disposto del comma 3 (60 giorni) e dal comma 7 (15 giorni) dell’art.20 del menzionato DPR 380/01, formandosi un silenzio rifiuto sulla domanda e conseguendo un effetto simile alla vigenza del regime di salvaguardia in funzione della prevista conclusione dell’iter di approvazione del PRG e contestuale variante;

– Che, pur essendo decorso il termine endoprocedimentale indicato, il ricorrente in data 5.7.2005 aveva però già prodotto una parte della documentazione richiesta e reso noto allo stesso Comune di Lariano che in data imprecisata aveva provveduto a richiedere alla Azienda U.S.L. Roma H il parere igienico sanitario sulla pratica edilizia, in osservanza delle richieste del Comune, interrompendo evidentemente il decorso dei termini per la decisione del Comune. A questo punto, l’azienda U.S.L. inviava al ricorrente e al Comune la nota n. 744 dell’ 8/07/2005, con la quale formulava una richiesta, circa l’esistenza di vincoli idrogeologici e di zone di tutela e di rispetto delle acque, che il Comune rispondeva sollecitamente, 4 giorni dopo, riferendo che il terreno in esame era gravato sia da vincolo idrogeologico che da vincolo di inedificabilità perché all’interno dell’area di rispetto cimiteriale;

– Che l’ulteriore protrarsi della procedura igienicosanitaria, propedeutica al rilascio del titolo edilizio, risulta addebitabile alla ricorrente: ciò in quanto la documentazione integrativa prodotta dalla società ricorrente (dopo aver prospettato nella domanda dell’8.3.2005 l’allaccio ad una "inesistente" rete fognaria comunale), prospettava lo smaltimento dei liquami mediante "evapotraspirazione", modalità di dubbia compatibilità con i predetti vincoli che, come già accennato, avrebbero in ogni caso precluso una definizione positiva della domanda anche in caso di nullaosta sanitario favorevole;

– Che il ricorso deve quindi essere respinto e che sussistono tuttavia motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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