Cass, Sez. V – 8 marzo 2010, n. 9224. Sul furto aggravato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE –
8 marzo 2010, n.9224 –
Pres. Rotella – est. Bevere
Svolgimento del processo –
motivi della decisione

Con sentenza emessa il 9.12.2008, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 12.4.2005 dal tribunale di Frosinone, con la quale F.L. è stato condannato, previa concessione delle attenuanti genetiche con giudizio di equivalenza, alla pena di nove mesi di reclusione, perchè ritenuto colpevole di furto pluriaggravato di un’autovettura di proprietà di L.R. C.V..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. C), artt. 357, 373 c.p.p.: la sentenza si basa sull’unico dato probatorio, costituito dall’esito positivo dell’accertamento sulle impronte papillari, rilevate sul vetro anteriore destro dell’autovettura.

L’atto di rilievo delle impronte e la successiva attività di comparazione – da cui risulta la corrispondenza di oltre 17 punti con le impronte dell’imputato – mancano rispettivamente di apposito verbale e di un fascicolo fotografico. All’udienza dibattimentale è stato esaminato il funzionario di polizia scientifica, senza acquisizione di documentazione che consentisse alla difesa un qualsiasi controllo. L’impianto accusatorio risulta viziato e quindi del tutto inutilizzabile ai fini della determinazione della responsabilità del F..

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 624 e 625 c.p.;

erronea applicazione dell’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7.

La presenza dell’impronta rilevata sull’auto, può ritenersi il risultato della condotta occasionale e quindi lecita del ricorrente e non risulta provata la contestualità cronologica tra questo fatto e il furto del veicolo.

Inoltre questo era dotato di un antifurto satellitare, che consente di esercitare una continua vigilanza sul mezzo. Come ha rilevato la Corte di cassazione (sez. 5, 26.11.2008 n. 44157), "la situazione di esposizione alla pubblica fede è la particolare situazione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui, e perciò stesso ,sono esposte ad un maggior pericolo". Pertanto, non sussistono le condizioni per configurare l’aggravante in esame, laddove "la tutela del bene non era lasciata in tutto o in parte all’altrui rispetto , ma risultava preservata da congegni capaci di assicurare … una sorveglianza assidua e continuativa ad opera della società che gestiva per conto del proprietario il sistema di rilevamento satellitare del bene". La sentenza va quindi annullata per violazione delle norme ex artt. 624 e 625 c.p..

3. Mancanza di motivazione : nella sentenza non vi è una complessivo valutazione del quadro probatorio,necessario, in quanto le impronte dell’imputato non sono prova inequivoca della sua responsabilità e non vi era alcuna prova che egli fosse nella zona nella zona in cui è avvenuto il furto.

Il ricorso non merita accoglimento.

Nel primo motivo è richiamato un orientamento interpretativo della S.C concernente ipotesi non rilevante nel caso in esame (Cass. sez. 1, n. 34022 del 6.10.2006). Secondo tale orientamento, l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357 c.p.p., comma 2, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria, la Corte ha ritenuto sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell’individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all’atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. Questa rilevanza di un atto documentale concerne però, nell’ipotesi esaminata dalla corte, il tema della legittimità della presenza di tale atto nel fascicolo del p.m. e la sua utilizzabilità nel rito abbreviato, senza necessità di esame di persona intervenuta nel fatto documentato In dibattimento però prevale il principio di oralità e di contraddittorio tra le parti e quindi acquista primario rilievo la prova dichiarativa, proveniente dal soggetto che ha percepito accadimenti e circostanze, oppure ha partecipato o presenziato ad accertamenti tecnici, rilevanti ai fini della ricostruzione e della valutazione dei fatti. La rievocazione di questi elementi, effettuata in presenza di accusa e difesa, correttamente contribuisce alla formazione del convincimento del giudice, anche in assenza di specifica documentazione, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente che lettura ed acquisizione dello scritto incidano sulla validità della prova (v. la disciplina sulla perizia). Nel caso in esame non ricorre questa ipotesi e vi è la sufficiente motivazione, esposta dai giudici di merito, in merito al riconoscimento della forza dimostrativa delle dichiarazioni di persona, munita di affidabile capacità tecnica (funzionario della polizia scientifica), rese nel contraddittorio della parti. Pertanto nessuna censura può essere formulata sul rispetto delle prerogative del diritto di difesa.

Quanto alla sussistenza dell’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7, si osserva che non è fondata la argomentazione, secondo cui essa va esclusa nell’ipotesi di installazione sull’autovettura di un antifurto satellitare, che manterrebbe il bene nella costante e diretta sorveglianza del proprietario, attraverso la sede centrale del sistema Viasat. Come è noto, la stipulazione del contratto determina l’attivazione di un sistema di rilievo che consente di individuare, senza soluzione di continuità, in quale luogo si trovi o in quale luogo sia stata condotta l’auto del contraente. E’ altrettanto evidente che tale costante percepibilità della localizzazione del bene non ostacola che nel luogo medesimo siano consumati su di esso atti illeciti, consistenti, come nel caso in esame, nella forzatura del congegno di apertura, del congegno di accensione del veicola e nella sua asportazione. Successivamente a questi atti, la definitiva perdita del bene è stata evitata, grazie al ritrovamento dell’auto sul luogo rilevato e indicato dal sistema satellitare. Questa percezione continua e diretta della localizzazione del bene non ha quindi evitato la sottrazione e il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma il suo recupero,’ a consumazione del furto avvenuta. Questa funzione recuperatoria del sistema di rilevamento satellitare necessariamente ridimensiona la sua funzione protettiva, nel senso che essa non determina un rapporto reale ,attraverso una sorveglianza realizzata dall’incaricato del proprietario, idonea a impedire lo svolgimento e il completamento di azione di sottrazione e traslazione del bene da un patrimonio a un altro (vedi sez. 4, n. 4824 dell’11.12.2002, Rv 223484). La sua funzione non è quindi quella di escludere l’affidamento del bene al sentimento collettivo di onestà e di rispetto per la proprietà altrui e di sostituirlo con la custodia delegata alla tecnologia satellitare. Il sistema di rilievo ha solo la capacità di porre rimedio, in maniera celere e con risultato probabilmente positivo, all’azione di chi questa etica non la vive come guida nei propri comportamenti. Questo nuovo congegno non consente di coniugare percezione visiva del bene e immediata reazione impeditiva di eventuali condotte illecite in corso di realizzazione, così come avviene con la tradizionale vigilanza dell’ occhio del padrone, realizzata con l’impianto della videoripresa, installato nei locali di un esercizio commerciale, attivato durante lo svolgimento dell’attività con gli avventori. E’evidente quindi che, con l’allontanamento del proprietario, si interrompe la diretta e costante vigilanza del bene, interruzione che non è sostituita dal congegno Viasat, che pur ne rileva tutti gli spostamenti, sia leciti, sia illeciti. In questa seconda ipotesi, il grande occhio vi assiste impotente, garantendo soltanto che, grazie a questo controllo mobile, si realizzi un rapida individuazione dell’approdo dell’azione delittuosa e un altamente probabile rientro del bene nel patrimonio di provenienza (sempre che non sia stata sta raggiunta ancor più rapidamente un’area schermata). Non potrà ritenersi che questa successiva reazione virtuale escluda l’affidamento del bene al senso di onestà dei consociati. Nel caso in esame, quindi, nonostante l’antifurto satellitare, sussiste l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7.

Quanto alla censura sulla rilevanza dimostrativa degli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell’immediatezza dei fatti sul corpo di reato, il ricorrente prospetta una rilettura degli elementi probatori non consentita in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso quindi va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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