Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8871 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza emessa in data 19.4.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Rovigo che dichiarava non doversi procedere nei confronti di Z.G. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 4 perchè estinto per prescrizione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S. e art. 224 C.d.S., comma 3 circa la mancata trasmissione degli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va immediatamente rilevato, al di là dell’impugnazione parziale del P.G., che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata trasformata in illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, unica ipotesi ravvisabile in assenza di test etilometrico, come nel caso esame, tanto desumendosi dall’imputazione stessa, che fa riferimento allo stato di ebbrezza evidenziato dall’alito vinoso, difficoltà di linguaggio ed equilibrio precario.

Tale innovazione trova applicazione anche nel caso di specie ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4 (tenuto conto della possibilità di revoca della sentenza de qua anche in sede esecutiva ex art. 673 c.p.p., comma 2) e prevale sulla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (cfr. anche Sez. Un. n. 19601 del 28.2.2008, Rv. 239400) Consegue l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *