T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-03-2011, n. 1948 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che nelle more del giudizio il Comune intimato ha reso disponibili alla ricorrente gli ulteriori documenti ancora non consegnati;

Che gli altri documenti, pur richiesti, non risultano essere stati in realtà mai effettivamente adottati;

Che anche i contenuti dei documenti pur tardivamente consegnati erano, peraltro, già sostanzialmente conoscibili dalla ricorrente essendo stati riportati nei documenti già consegnati;

Che secondo le dichiarazioni rese a verbale dalle parti vi è pertanto la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare ulteriormente il ricorso;

Che alla luce di tutte le pregresse circostanze le spese possono essere parzialmente compensate e per la restante parte addebitate al Comune intimato, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa in parte spese di giudizio e condanna il Comune intimato, per la restante parte, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di Euro duemila/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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