Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9865 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ntale.
Svolgimento del processo

Il Comune di Mazara del Vallo ha impugnato un avviso di accertamento con il quale la Provincia Regionale di Trapani ha irrogato al Comune di Mazara del Vallo la sanzione di L. 1.343.200.000 (pari ad Euro 693.704/00) per omessa dichiarazione dei rifiuti solidi conferiti in discarica nell’anno 1996 e per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

La Commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso sul duplice rilievo:

– che Tatto impositivo impugnato era nullo perchè, avendo rilevanza esterna, doveva essere sottoscritto da un dirigente e non da un semplice funzionario, benchè investito della qualifica di "Responsabile del Tributo";

– che comunque la sanzione non era dovuta, dovendosi applicare l’esimente dell’errore scusabile, in considerazione del complesso iter legislativo inerente il tributo in questione.

La Provincia ha proposto appello censurando entrambe le rationes decidendi.

La Commissione tributaria Regionale ha accolto l’appello soltanto nella parte in cui veniva censurata la sussistenza dell’errore scusabile, ma ha confermato la decisione di nullità dell’atto impugnato, per la incompetenza del funzionario che lo ha firmato.

Avverso quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, ricorre, in via principale, la Provincia Regionale di Trapani, contro il Comune di Mazara del Vallo, con un unico complesso motivo.

Il Comune resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

La Provincia resiste al ricorso incidentale con controricorso.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nel merito, appare fondato sia il ricorso principale della Provincia Regionale, che sostiene la legittimità formale del provvedimento impositivo, sia il ricorso incidentale del Comune nella parte in cui denuncia la sostanziale illegittimità della irrogazione della sanzione, in relazione ad una annualità in cui il procedimento legislativo non era stato ancora completato.

2. Con il primo motivo, denunciando vizi di motivazione, violazioni e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 34, (che rinvia alla legge regionale la disciplina delle modalità di accertamento e riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) in relazione alla L.R. Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, art. 2, comma 13, (in forza del quale, con delibera della Giunta provinciale viene designato il funzionario al quale sono attribuiti tutti i poteri di gestione del tributo) ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, commi 2 e 3, (che pur attribuendo alla responsabilità esclusiva dei dirigenti tutti gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna, prevede possibili deroghe espressamente previste da specifiche disposizioni legislative), l’Ente provinciale difende la tesi della legittima sottoscrizione dell’atto impugnato, da parte del funzionario responsabile del tributo.

Il motivo appare fondato. La legge istitutiva del tributo speciale ( L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 24) prevedeva espressamente che "L’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo" e quanto non previsto nella legge istitutiva dovesse essere disciplinato con legge della regione ( L. n. 549 del 1995, medesimo art. 3, comma 34). Successivamente, l’art. 2 della L.R. Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, nel dettare la disciplina specifica del tributo, ha previsto espressamente che la Giunta provinciale procedesse alla designazione di un funzionario, al quale conferire tutte "le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi" (citata L.R. n. 6 del 1997, art. 2, comma 13). Il tenore letterale della norma non lascia dubbi sul fatto che il funzionario designato possa sottoscrivere anche gli avvisi di accertamento con i quali vengono irrogate sanzioni, come nella specie. Se il funzionario, per esplicita formulazione legislativa, può disporre i rimborsi (provvedimento di evidente rilevanza esterna), a maggior ragione può notificare avvisi di irrogazione di sanzioni.

Questa conclusione non trova ostacolo nella disciplina generale dettata dalla L. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, sul pubblico impiego, secondo la quale "gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno" e comunque gli atti di "gestione finanziaria" devono essere adottati dai dirigenti. La normativa sul tributo speciale in esame e quella conseguente che disciplina l’accertamento e la riscossione, ha carattere speciale e deroga ai principi generali, in armonia con quanto prevede anche il medesimo art. 4, comma 3: "Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative". Nè rileva il fatto che la Legge Generale n. 165 del 2001, sia successiva alla legge regionale 6/1997: lex posterior generalis non derogai priori speciali. I precedenti di questa Corte, anche se riferiti ad altri tributi locali e ad altre regioni, giungono alla stessa conclusione, sulla base di norme sostanzialmente sovrapponigli a quelle in esame: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta – al pari dell’art. 6, comma 1 – disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla L. 6 agosto 1990, n. 142, sicchè, con riguardo al successivo testo unico sull’ordinamento degli enti locali reso col D.Lgs. 12 agosto 2000, n. 267, che all’art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell’applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis non derogat priori speciali". confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto – alle lettere x) e y) – l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l’art. 11, comma 4" (Cass. 7905/2005; conf. 21804, 1855/2010).

3. Cade così Tunica ratio decidendi (illegittimità formale del provvedimento impugnato) che regge la decisione della CTR. Questa, infatti, ha escluso che nella specie possa configurarsi la causa di non punibilità dell’errore scusabile, invocato dal Comune.

Pertanto, occorre procedere all’esame del ricorso incidentale del Comune di Mazara del Vallo. La difesa dell’ente comunale, sulla base di tre censure connesse tra loro, sostiene la tesi della difficoltà di ricostruire il quadro normativo in base al quale è stata applicata la sanzione contestata, ovvero la tesi della incompiutezza della disciplina giuridica del tributo, perfezionatasi soltanto nel 1997, vale a dire l’anno successivo a quello per il quale è stato notificato Tatto all’origine del contenzioso.

Il ricorso appare fondato perchè effettivamente la procedura di formazione delle norme di disciplina del tributo speciale, non era completo nell’anno 1996, per cui l’ente comunale aveva ben ragione di contestare l’irrogazione delle sanzioni, effettuata sulla base di una produzione normativa non ancora completata, che perciò rendeva obiettivamente incerta la configurazione della violazione degli obblighi strumentali connessi ad un prelievo fiscale, non ancora compiutamente disciplinati. Soltanto con l’approvazione della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, è stata dettata la Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 2). Il problema è stato già affrontato e risolto in maniera analoga dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alle regioni a statuto ordinario: "In tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 24, qualora (come, nella specie, in Campania) non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34, dell’art. cit., la legge regionale destinata a regolarne l’applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo, manca il requisito di esigibilità del tributo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l’intero sistema tributario, con la conseguenza che non è possibile ritenere l’inadempimento dell’onerato nel versamento del predetto tributo nè, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, irrogare le relative sanzioni" (Cass. 2812/2009; conf. 14815/2010). Naturalmente, il principio di diritto affermato per le regioni a statuto ordinario, vale a maggior ragione per le regioni a statuto speciale, quale è la Sicilia (tenuto conto della maggiore autonomia di cui godono questi enti).

4. Conseguentemente, entrambi i ricorsi vanno accolti, in quanto l’atto impugnato dall’ente comunale era stato legittimamente firmato dal funzionario responsabile del tributo, tuttavia, nel merito, la sanzione non poteva essere irrogata e, quindi, va cassata la sentenza impugnata. Tenuto conto del principio di diritto affermato, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto l’atto impugnato deve essere annullato.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, in considerazione della novità della questione (i precedenti citati sono di epoca successiva alla proposizione dell’odierno ricorso).
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’atto impugnato. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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