Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8866 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.7.2009 la Corte di Appello di Bologna confermava quella emessa in data 18.11.2008 dal GUP del Tribunale di Bologna che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato T.M. alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro 26.000 di multa e M.A., con circostanze attenuanti generiche, a quella di anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa, per i delitti di detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocaina (il T., per quantitativi di gr. 1.778, 65 lordi e gr. 101,61, e, il M., solo per quest’ultimo quantitativo), nonchè entrambi per il delitto di detenzione di una pistola semiautomatica e clandestina con caricatore fornito di 5 cartucce.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione M.A. e il difensore di fiducia di T.M..

Il primo deduce il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e alla determinazione della pena.

Il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 203 c.p.p. concernente l’inutilizzabilità delle segnalazioni pervenute alla P.G. da fonte anonima nonchè in ordine alla mancata illustrazione o illogica illustrazione delle ragioni poste a base del verdetto di colpevolezza, dolendosi di non essere stato invece ritenuto rientrare nella figura del connivente non punibile.

Denunzia, infine, il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi d’appello.
Motivi della decisione

Il ricorso del M. è inammissibile, essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.

E’ palese la sostanziale aspecificità dei motivi che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione congrua benchè sintetica, comunque immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109).

Invero, sia quanto al diniego del riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sia in ordine all’immodificabilità della misura della pena inflitta (pari quasi al minimo assoluto di legge), benchè a tal riguardo la Corte sembri riferirsi al diniego delle attenuanti generiche (che però, essendo queste state già concesse in primo grado, si risolve in un evidente refuso dattilografico), risulta svolta una congrua motivazione, con richiamo alla notevole quantità dello stupefacente sequestrato e all’assenza di qualsivoglia contributo da parte del M. alla ricostruzione dell’episodio. In tal modo sono stati valutati adeguatamente, quanto alla pena, due dei principali criteri parametri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere indicati dall’art. 133 c.p., e, quanto al diniego dell’attenuante della lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il parametro quantitativo dello stupefacente, il cui apprezzamento risulta dunque negativamente assorbente degli altri indici previsti dalla legge sicchè ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio di quella minima offensività della condotta che varrebbe a giustificarne il riconoscimento (Sez. Un. n. 35737 del 24.6.2010, Rv. 247911).

Del pari aspecifico, per le medesime ragioni sopra esposte, è il primo motivo dedotto nell’interesse del T., laddove la Corte territoriale ha rimarcato la non rilevanza dell’informazione anonima ricevuta dai Carabinieri attesa la flagranza di reato e la miriade di ulteriori elementi logici e fattuali ("tono generale delle intercettazioni del gruppo") che evidenziavano la figura centrale (e quindi con esclusione dell’invocata mera connivenza) del T..

Fondata appare, invece, l’ultima censura, ancora nell’interesse del T., relativa all’omessa motivazione in ordine alla concedibilità o meno delle impetrate attenuanti generiche, delle quali non vi è cenno nemmeno nella parte narrativa della sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del M.A. consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Va invece annullata l’impugnata sentenza in relazione alla posizione di T.M., limitatamente alla valutazione della richiesta delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto del relativo ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di M.A., che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di T.M. limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna; rigetta nel resto il ricorso dello stesso T..

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