Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 07-03-2011, n. 8862

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza emessa in data 11.3.2010 dalla detta Corte che, in parziale riforma della sentenza data 3.7.2000 del Tribunale di Ancona-Sezione di Fabriano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.L. essendo i reati estinti per effetto di prescrizione, condannando altresì il medesimo A., in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno oltre rifusione delle spese in favore della parte civile, con assegnazione alla medesima di una provvisionale di Euro diecimila, limitatamente al capo che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato A.L. per estinzione dei reati per prescrizione. Deduce che, come già osservato dal medesimo giudice a quo, nella sentenza impugnata, essendo stato proposto appello solo ad opera della parte civile e non anche dal P.M., avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto A.L. dai reati ascrittigli perchè il fatto non sussiste, ed essendosi quindi formato il giudicato sul punto di responsabilità penale, erroneamente nel dispositivo era stata dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’ A. in ordine ai reati ascritti perchè estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero è palese l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel dispositivo in questione, essendo priva di giurisdizione, in assenza dell’appello della Parte pubblica, in ordine alla responsabilità penale dell’imputato A., per il quale la formula assolutoria nel merito rimane irrevocabile, benchè sia stato comunque accolto il gravame della parte civile quanto alle statuizioni civili.

Consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti di A.L. in ordine ai reati ascrittigli perchè estinti per effetto di prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di non doversi procedere nei confronti di A. L. perchè estinti i reati per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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