Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9858 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 6.11.1995 la società Cooperativa Edificatrice Ansaloni s.c.a r.l. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso presentata dalla Cooperativa e relativa alle somme da questa pagate a titolo di imposta di registro su un contratto di fusione per incorporazione.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso della Cooperativa per difetto di instaurazione del contraddittorio.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la società Cooperativa proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale.

Nel giudizio di appello l’Amministrazione eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame, per violazione del termine "lungo" di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38.

La Commissione Tributaria Regionale, disattesa l’eccezione di tardività dell’appello, accoglieva il medesimo e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Amministrazione al rimborso delle somme richieste dalla contribuente.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione contro la Cooperativa Edificatrice Ansaloni s.c. a r.l., concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.

La Cooperativa Edificatrice Ansaloni s.c. a r.l. non si costituiva nel giudizio di cassazione.

Il ricorso veniva discusso alla pubblica udienza del 10.12.010, in cui il PG concludeva per l’accoglimento parziale del ricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Quanto al ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate esso si fonda su un unico complesso motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. degli art. 327 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 51 e 56, del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6, bis, convertito con modificazioni nella L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale:

1) abbia ritenuto ammissibile l’appello, invece che dichiararne la inammissibilità per tardività;

2) abbia pronunciato sul merito della domanda proposta dalla Cooperativa Edificatrice Ansaloni in primo grado, invece che limitarsi a decidere sulla integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado;

3) abbia errato nell’individuazione della disciplina dell’imposta di registro sui contratti di fusione per incorporazione di società cooperative.

La prima censura è fondata ed il suo accoglimento assorbe le altre.

Dalla parte motiva della sentenza della Commissione Tributaria Regionale si rileva infatti che la sentenza di primo grado fu depositata il 10.7.03 e il ricorso in appello fu notificato il 15.10.04.

Il termine ex art. 327 c.p.c. è di un anno e 46 giorni, da conteggiare escludendo i giorni dall’I agosto al 15 settembre (Cass. SSUU 21197/2009: "Il termine per la proposizione dell’impugnazione – e, quindi, anche del ricorso per cassazione – stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre.").

Nella specie detto termine decorreva dal 10 luglio 2003 e, quindi, scadeva il 10 ottobre 2004 (un anno dal 10 luglio 2003 al 10 luglio 2004, 21 giorni dal 10 al 31 luglio 2004 e 25 giorni dal 16 settembre al 10 ottobre 2004), come correttamente sostenuto dall’Amministrazione nelle difese svolte nel giudizio di secondo grado, e non il 24.102005, come erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata.

11 ricorso in appello era quindi inammissibile, perchè al momento della sua notifica la sentenza di primo grado era già passata in giudicato.

La sentenza di secondo grado ha pertanto errato nel pronunciarsi sul merito dell’appello, invece che dichiarare il medesimo inammissibile.

Tale sentenza va quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, (Cass. 1505/2007: "L’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva o essere proseguito.").

La soccombenza del Ministero costituisce giusto motivo di compensazione delle spese e quindi, non essendosi costituita la parte privata, di declaratoria di irripetibilità delle spese della difesa erariale.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in accoglimento del ricorso proposta dall’Agenzia delle Entrate, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello.

Si dichiarano irripetibili le spese della difesa erariale nel giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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