Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9857 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da COSIDA S.p.a. avverso la sentenza di primo grado, con la quale veniva affermata la legittimità del diniego di rimborso di quanto versato a titolo di ritenuta sui redditi di capitale (interessi su depositi di somme presso istituti bancari), da non effettuarsi – secondo la tesi prospettate dalla ricorrente – nei confronti di società sottoposte a procedure concorsuali.

1.1 – Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso la società, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate.

In data 25 novembre 2010 veniva depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti.
Motivi della decisione

2. – In conseguenza del deposito di atto di rinuncia al ricorso, deve constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390, commi 2 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto sia dal legale rappresentante del ricorrente che da proprio difensore, e regolarmente notificato all’Avvocatura dello Stato in data 17 novembre 2010, vale a dire entro il termine previsto dal primo comma della norma testè richiamata.

2.1 – La richiesta dei difensori di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, induce a presumere che vi siano contestazioni sulla validità della rinuncia. Nel ribadire che risultano osservate le forme prescritte dal richiamato art. 390 c.p.c., vale bene aggiungere che, anche se la rinuncia non risulta accettata, tale circostanza non rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione. La rinuncia non ha infatti carattere "accettizio" (non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali) (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 192 3; Cass., 7 luglio 1986, n. 4446).

Ricorrono giusti motivi, in relazione a quanto sopra evidenziato, per l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *