Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Ordinanza del 16 aprile 2010 n. 14853. Sul concorso tra cause di estinzione della pena e cause di estinzione del reato. Rimessione alle Sezioni Unite.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA

1) Con sentenza del 23.1.2009 il Tribunale di Mondovì, in composizione monocratica,condannava AAA, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 8 D.L.vo 74/2000 per avere, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e/o sui valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti; pena sospesa alle condizioni di legge e condonata ex art. l L. 241/2006.
Il Tribunale, senza motivare in proposito, concedeva al AAA sia il beneficio della sospensione che quello dell’indulto.
2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Dopo aver richiamato il contrapposto indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità assume che la, recentemente, riaffermata possibilità di contestuale applicazione delle due cause estintive appare logicamente e giuridicamente infondata.
Il beneficio ex art. 163 c.p., infatti, determina, all’esito del positivo periodo di sospensione, la estinzione del reato (e quindi la non espiazione della pena).
L’indulto, invece, opera solo sulla pena estinguendola al momento della entrata in vigore della legge applicativa.
Né peraltro si comprende in che modo sia possibile (logicamente prima che giuridicamente) sospendersi condizionalmente una pena che contestualmente viene dichiarata estinta.
Stante il contrasto giurisprudenziale, evidenziatosi anche di recente, chiede che, previa rimessione della questione alle sezioni unite, venga affermata l’impossibilità di concedere contestualmente la sospensione condizionale della pena e l’indulto, avendo solo quest’ultimo immediata efficacia estintiva.
3) Rileva il Collegio che il ricorso va rimesso alle sezioni unite.
3.1) In ordine alla configurabilità del concorso della sospensione condizionale della pena e dell’indulto si registra, da tempo, nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto, come evidenziato dal ricorrente e come segnalato dall’Ufficio del Massimario (cfr. Relazioni n. 24/09 del 26.3.2009 e n. 9/2010 del 18.1.2010).
3.1.1) Secondo un primo indirizzo la sospensione condizionale della pena non è incompatibile con l’applicazione dell’indulto, dal momento che quest’ultimo estingue la pena fin dal momento della sua pronuncia, mentre la prima produce i suoi effetti solo alla scadenza del termine. Le due cause estintive, inoltre, operano su due piani distinti (fa sospensione sul reato e l’indulto sulla pena).
In tal senso si è pronunciata di recente la sezione VI (15 ottobre 2008 n. 508 – Gianotti) ed in precedenza, tra le numerose altre, sez. 3 n. 38082 del 23.6.2009; sez. l n. 24920 del 27.5.2009; sez. 6 n. 38653 del 26.5.2008; sez. 3 n. 38725 del 21.9.2007; sez. 3 n. 6317 del 30.4.1992).
3.1.2) Secondo altro orientamento, invece, in caso di concorso dei presupposti per l’applicazione tanto dell’indulto che della sospensione condizionale della pena, deve essere preferita quest’ultima perchè in grado di determinare effetti più favorevoli all’imputato con la estinzione del reato. Sono espressione di tale orientamento, di recente, la sentenza della sez. 6 n. 41753 del 17.9.2009 ed, in precedenza, tra le altre, le pronunce della sez. 3 n. 15332 dell’11.2.2009, sez. 5 n. 4939 dell’11.11.2008; sez. 2 n. 25685 del 10.6.2008, sez. 6 n. 21454 del 19.2.2008, sez. 6 n. 1315 del 7.1.2000.
3.2) Incidendo l’evidenziato contrasto giurisprudenziale sulla decisione, appare opportuna la rimessione del ricorso alle sezioni unite.

P.Q.M.

Dispone rimettersi il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2010

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