Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9855 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Risulta dagli atti che con avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) notificati l’8 settembre 1998 , l’Ufficio delle Imposte dirette di Bari aveva elevato gli imponibili IRPEF di G. N. da L. 2.774.000 a L. 45.425.00 per il 1992 e da L. 12.418.000 a L. 66.208.000 per il 1993. La rettifica era basata su un p.v.c. formato a carico di tale R. racca niello da cui risultava che la G. aveva emesso fatture per operazioni inesistenti.

Inoltre, con riferimento al 1993, l’Ufficio aveva rilevato la indeducibilità di una posta di costo scomputata dai ricavi.

Contro i due avvisi di accertamento, G.N. propose ricorso che venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza qui impugnata, ha invece accolto l’appello dell’Ufficio.

Contro tale pronunzia G.N. ha proposto ricorso prospettando alla Corte di cassazione due motivi di censura.

L’Agenzia delle entrate si è costituita solo formalmente nel giudizio di cassazione senza svolgervi alcuna difesa.

Il ricorso è inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366, n. 4, secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata con l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violae e la specifica identificazione dei fatti costitutivi o comunque rilevanti il cui accertamento positivo o negativo si sostiene essere stato inadeguatamente motivato.

Nella specie il primo motivo è intitolato come "Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato e violazione della legge e falsa applicazione di norme di diritto".

Per quanto riguarda la prima frase vi è da rilevare – ove si potesse prescindere dalla sua approssimativa formulazione – che la motivazione della censura non enuncia e non lascia comprendere quale sia stata la statuizione su domanda o eccezione non proposta ovvero quale sia stata la domanda o eccezione ritualmente proposta sulla quale la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunziarsi.

La esposizione del motivo, nella quale sono confusamente mischiate segmenti narrativi e segmenti valutativi, non indica le norme che si assumono violate o falsamente applicate.

Con un secondo motivo si denunzia la "violazione dei principi dell’onere della prova". La esposizione motiva che segue riguarda peraltro un profilo diverso dalla denunzia di violazione di legge e formulata, posto che appare lamentare che sia stata riconosciuta efficacia probatoria ad elementi che invece, secondo la ricorrente, ne erano privi e non che sia stato addossato l’onere della prova ad una parte diversa da quella sulla quale esso invece gravava ai sensi dell’art. 2697 c.c..

Il ricorso si conclude , infine, con la richiesta di riconoscere non applicabili le sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, ma la richiesta non configura denunzia di un vizio di legittimità della sentenza impugnata e non può quindi essere presa in considerazione.
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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