Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 07-03-2011, n. 8855 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.2.2010 la Corte di Appello di Firenze in riforma di quella data 1.4.2008 del GIP del Tribunale di Livorno, assolveva perchè il fatto non costituisce reato P.T. dal delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, in danno di S.G. (commesso il (OMISSIS)).

Secondo l’originaria imputazione, l’autocarro Fiat Iveco Magirus alla cui guida si trovava il P., urtava il ciclomotore Malaguti 50 guidato dal S., così cagionandone la morte, per colpa consistita nell’aver superato il ciclomotore senza tenersi ad adeguata distanza da esso, superando il limite di velocità e comunque non adeguando la stessa in relazione alle dimensioni dell’autocarro e alle condizioni del traffico con violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 1 e 3, art. 142 C.d.S., comma 1, e art. 148 C.d.S., comma 3 (in (OMISSIS)).

La Corte territoriale riteneva, a differenza del giudice di primo grado, che nè le dichiarazioni del teste M. nè i rilievi e gli accertamenti svolti successivamente al sinistro autorizzassero ad affermare che l’imputato, nella circostanza, procedendo sulla corsia di sinistra, avesse raggiunto e poi sopravanzato il ciclomotore condotto dal S. procedente sulla corsia centrale, rilevando che il C.T. del P.M., ing. B., aveva, con congrua motivazione fondata sulla valutazione delle tracce e dei rilievi del sinistro, ritenuto corretto valutare che fu in effetti il ciclomotore ad eseguire la deviazione verso sinistra che causò il contatto tra i due veicoli e la caduta al suolo della vittima. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, per gli effetti civili (come, fra l’altro, si evince chiaramente dalle conclusioni rassegnate in calce al ricorso), il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita S.R., deducendo i seguenti motivi (con allegazione di vari documenti).

1. Il difetto di motivazione in ordine alla (in)sussistenza della condotta colposa dell’imputato, avendo omesso di considerare la consulenza redatta dall’Ing. T.D. nell’interesse della parte civile.

2. La contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova della condotta colposa dell’imputato rispetto alle dichiarazioni del teste M. e del CT Ing. T., e alla planimetria raffigurante lo stato dei luoghi, assumendo che appare una forzatura ritenere che l’espressione il teste M., che seguiva il ciclomotore della vittima nella corsia di centro: "sulla corsia per il porto e quindi sulla nostra sinistra circolava un grosso autocarro…", volesse posizionare l’autocarro precisamente al suo fianco in modo da escludere il superamento da parte del mezzo pesante.

3. La violazione di legge con riferimento alla violazione delle norme del codice della strada da parte del camionista, poichè, anche se la velocità dell’autocarro non fosse stata superiore ai 50 km/h, comunque era ravvisabile, attesa la peculiarità dei luoghi e la prossimità (ad un centinaio di metri) di una intersezione stradale con obbligo di dare la precedenza, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 1 e art. 141 C.d.S., commi 1 e 3.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura, non si vede come la motivazione della sentenza impugnata possa ritenersi non logicamente "incompatibile" con la richiamata consulenza di parte civile, e come questa possa ritenersi dotata di un’autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la sua rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Come precisato da questa Suprema Corte, il ricorrente che intenda dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonchè dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15.3.2006, Rv.

233708). Ma nel caso di specie, la doglianza si limita solo a denunciare il difetto di motivazione circa le ragioni che spingono la sentenza impugnata a ritenere non condivisibili le argomentazioni e conclusioni del consulente della Parte civile (che avrebbe ispirato, a dire del ricorrente, il consulente del P.M. circa la conferma della velocità dell’autocarro di circa 57 Km/h, quale registrata dal cronotachigrafo), sicchè ne è palese l’inconsistenza.

Quanto alla seconda e terza censura, giova rammentare che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321;

Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, rv. 245294).

Ma nel caso in esame la Corte territoriale, ha fornito congrua e corretta motivazione a sostegno della sua decisione di totale riforma di quella assolutoria di primo grado in perfetta sintonia con l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte sul punto (Sez. 2, 11.11.2005, n. 746, Rv. 232986; Sez. 4, 9.6.2005 n. 28583, Rv. 232441; Sez. 1, 9.2.1990, n. 4333, Rv. 183848; Sez. 6, 20.4.2005, n. 6221).

Invero, la frase del teste M. (pag. 3 sent.) riportata in ricorso e sopra richiamata è stata correttamente interpretata dalla Corte territoriale alla luce di tutte le ulteriori emergenze probatorie acquisite, laddove ha evidenziato la carenza di supporto probatorio della ricostruzione del fatto secondo l’assunto accusatorio (marcia sostanzialmente parallela dell’autocarro e del motociclo poco distanti tra loro, mentre il superamento del ciclomotore da parte dell’autocarro avrebbe costituito turbativa per il secondo, anche per la rilevante mole del primo).

Inoltre, il giudice dell’appello ha adeguatamente spiegato come non potesse ritenersi sufficientemente provato il superamento del limite dei 50 km/h da parte dell’autocarro al momento dell’impatto escludendo comunque, sulla scorta della relazione integrativa del C.T, del Pubblico ministero, che la velocità fosse non congrua in relazione "alle condizioni del traffico e alle concrete circostanze":

del resto, l’intersezione alla cui prossimità fa riferimento il ricorso era posta, come ivi precisato, ben cento metri dopo (sicchè non potrebbe giammai escludersi che il P. stesse decelerando proprio per tale ragione), nè, è comunque il caso di rilevare, risulta alcuna dimostrazione dell’incidenza causale della velocità dell’autocarro nella produzione del sinistro che appare determinato da una deviazione verso sinistra da parte del ciclomotore, come rilevato dal consulente tecnico del pubblico ministero. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *